Reputazione on line, diritto all’oblio e diffamazione: il Tribunale di Milano annulla provvedimento del Garante privacy.

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Il Tribunale di Milano interviene sul tema del diritto all’identità personale dei cittadini sul web, con una sentenza innovativa emessa alla fine di settembre.

La vicenda riguarda il caso di un alto dirigente pubblico che aveva richiesto la cancellazione dal web di un articolo del 2010, prima da una testata on line che l’aveva rimosso pagando ben 22.000 euro in fase transattiva, e poi  da un blog on line.

Secondo il Tribunale “i dati personali, che magari nel 2010 ben potevano essere lecitamente trattati dai mezzi di informazione nel nome di un prevalente «interesse pubblico», possono poi perdere quel pure astrattamente configurabile interesse pubblico se, circolando sul web a distanza di tempo, «risultano non aggiornati, non pertinenti, non completi»”.

Con la sentenza in parole, il Tribunale di Milano ordina a Google Italy e a Google Inc, in solido, di provvedere alla deindicizzazione di un Url tra i risultati del motore di ricerca.

Il provvedimento è importante per due motivi:

  1. Si tratta di uno dei primi ( se non il primo) provvedimento giudiziale che annulla i criteri seguiti dal Garante privacy per negare il diritto all’oblio dopo la sentenza della Corte di Giustizia che tale diritto ha riconosciuto esplicitamente. Criteri ricalcati su quelli che adotta in genere Google per negare il riconoscimento del diritto all’oblio.
  2. Da un punto di vista formale, la sentenza riconosce, probabilmente per la prima volta in Italia, la responsabilità della filiale locale del motore di ricerca (Google Italy), oltre a quella della casa madre Google Inc., evidenziando come la tutela della privacy dei cittadini italiani possa anche essere realizzata attraverso la tutela richiesta ad un Giudice Italiano.

In pratica la sentenza evidenzia il diritto di ogni soggetto a non vedere lesa la sua dignità e identità personale sul web, rispetto all’interesse degli utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari.

E ciò vale, secondo il Tribunale, anche se vi era all’epoca dei fatti un prevalente interesse pubblico.

@fulviosarzana