Reati Informatici: il dipendente che cancella dati al termine del rapporto di lavoro non è penalmente responsabile.

ACCESSO ABUSVIO

Il tema dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici da parte del dipendente di aziende o di enti pubblici continua a produrre provvedimenti giudiziali, in particolar modo in riferimento alla casella di posta elettronica del lavoratore.

Si iscrive in questo quadro la singolare sentenza della II sezione della Corte di Cassazione Penale sulla cancellazione dei contenuti di un account di posta elettronica da parte di un lavoratore licenziato in tronco.

La Suprema Corte, con sentenza depositata il 15 settembre scorso, ha mandato assolta una dipendente che il giorno del suo licenziamento in tronco, si era introdotta con la propria password nel pc assegnatole dall’azienda per lo svolgimento del lavoro affidatole e aveva cancellato quella corrispondenza.

La Cassazione ha ritenuto che i dati contenuti nella casella di posta elettronica del lavoratore fossero di pertinenza di quest’ultimo e che quindi mancasse il presupposto dell’alterità delle informazioni, elemento necessario per l’applicazione del reato di danneggiamento informatico di cui all’art 635 bis del codice penale.

La lavoratrice peraltro era già stata assolta dal Tribunale di Busto Arsizio dal reato di accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’art 615 ter del codice penale.

La Cassazione peraltro,  in diverse sentenze precedenti aveva invece ritenuto che il dipendente che si introduce nel sistema dell’azienda per finalità diverse da quelle relative al rapporto di lavoro, compisse il reato di accesso abusivo a sistema informatico.

E ciò, a maggior ragione quando in virtù di un provvedimento di licenziamento, il lavoratore non abbia più diritto ad entrare nel sistema informatico o telematico dell’azienda.

In pratica l’esistenza di una password, secondo quest’ultimo provvedimento della Suprema Corte, varrebbe a determinare l’esistenza di un “domicilio informatico” del dipendente con il diritto di escludere il datore di lavoro.

Appare singolare l’estensione attribuita in alcuni provvedimenti giudiziali  al concetto di “domicilio informatico” che in realtà non appare nella definizione fornita dal nostro legislatore all’atto dell’introduzione nel 1993 dei reati informatici, ma che viene utilizzato, con alterne vicende, per uno scopo e, a volte per le finalità opposte.

@fulviosarzana