Diritto d’autore sulle fotografie di Facebook: che fare?

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Una recente sentenza del Tribunale di Roma sulla pubblicabilità di foto tratte dai profili personali di Facebook da parte di organi di informazione, ha costituito occasione per un dibattito sul diritto d’autore delle immagini pubblicate sui social network.

Il Tribunale ha condannato nei giorni scorsi  alcuni organi di informazione per aver pubblicato delle fotografie effettuate da un minorenne in una discoteca romana che riprendevano delle baby cubiste, senza riconoscere la paternità delle foto allo stesso autore e senza riconoscergli quantomeno un equo compenso.

Il fotografo aveva infatti pubblicato le foto sul suo profilo personale e da lì gli organi di informazione le avevano prelevate senza permesso del titolare.

In realtà la sentenza si limita, con qualche dubbio sulle eccezioni in materia di diritto d’autore e sulla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti,   a stabilire principi assodati nel nostro ordinamento, ovvero che sussistono diritti d’autore connessi  appartenenti all’autore dello scatto, che devono essere rispettati.

E che questo deve avvenire anche su Facebook ed anche in relazione alle cd foto semplici, ovvero quelle che non si possono qualificare come foto artistiche protette di per sè come opere dell’ingegno.

In altre parole -dice il Tribunale- se una foto è chiaramente riconoscibile come appartenente a qualcuno, perché sussistono indicazioni univoche, o perché esistono presunzioni di appartenenza desunte dalla pubblicazione su una propria pagina personale sui social network, allo stesso soggetto è dovuta la paternità dell’opera ed un equo compenso per lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno.

Anche il principio della paternità peraltro è stato messo in discussione, prima della sentenza del Tribunale Capitolino, dalla Giurisprudenza di merito.

Ad esempio, si è ritenuto che “L’autore di una fotografia rientrante nella categoria delle fotografie «semplici», di cui agli art. 87 seg. l.d.a., non può vantare un diritto morale sull’immagine realizzata ai sensi dell’art. 20 legge cit.” (Trib. Milano, 09-11-2000).

Il Tribunale Romano mostra di accedere però all’idea secondo la quale a nulla vale la circostanza che le foto siano pubblicate su Facebook perché la licenza non esclusiva e trasferibile che ognuno di noi concede a al social network, non legittima l’uso da parte di terzi che prelevino tale foto senza autorizzazione.

Manca nella sentenza invece un richiamo ai principi di tutela di riservatezza del minore, che però da precedente giurisprudenza di merito relativa proprio ad immagini di cubiste minorenni in discoteca, erano state escluse, ma del resto il provvedimento riguardava solo l’accertamento della paternità delle foto.

Manca anche un chiaro riferimento alle eccezioni relative al diritto d’autore connesse ad esempio all’attività informativa o quelle relative alla disciplina delle immagini riprese in luogo pubblico, ma il fatto sembrerebbe  assorbito, nella prospettazione fattane dal Tribunale Romano, dalla circostanza che anche in questo ultimo caso, secondo quanto stabilito dall’art 91 della legge sul diritto d’autore, sarebbe stato dovuto al fotografo un equo compenso.

Il provvedimento dimostra comunque quanto sia complesso il rapporto tra diritto d’autore e mondo digitale e quanto siano riduttive e pericolose le semplificazioni di una tutela bilanciata ed approfondita dei diritti coinvolti che non si eserciti davanti al Giudice o, peggio che venga risolta in via amministrativa  ( si  pensi alle pericolose semplificazioni dell’AGCOM in tema di diritto d’autore sul web).

In definitiva si tratta di una sentenza ricognitiva di interpretazioni già esposte dalla Giurisprudenza di merito, che per quanto riguarda il Tribunale capitolino sono sempre state di rigida tutela del diritto d’autore, rispetto a linee di pensiero più “liberali” sulle nuove tecnologie.

Quanto tale interpretazione potrà pesare sui tempi e modi di pubblicazione di notizie ed immagini nel contesto digitale, che sono profondamente diversi dagli anni ’40, lo scopriremo solo in seguito.

@fulviosarzana