Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Omnibus. Operative da oggi  le norme sulla responsabilità dei provider.

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Omnibus. Operative da oggi  le norme sulla responsabilità dei provider.

 

Di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato in Roma.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre,  la LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161).

La Legge entra in vigore oggi.

La legge contiene alcune disposizioni sulla responsabilità, anche dal punto di vista penale, degli operatori di comunicazione elettronica.

Queste le modifiche apportate dalla Legge di Conversione, al Decreto Omnibus originario.

 

Nel capo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio  2023,  n.  93,  in

materia  di  disabilitazione   dell’accesso   a   contenuti   diffusi

abusivamente). – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 2:

1) al comma 1,  la  parola:  “univocamente”  e’  sostituita

dalla seguente: “prevalentemente”;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  “compresi  i

prestatori  di  servizi  di  accesso  alla  rete”  sono  inserite  le

seguenti: “nonche’ i fornitori di servizi di  VPN  e  quelli  di  DNS

pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;

3)  al  comma  3,   quarto   periodo,   dopo   le   parole:

“destinatario  del  provvedimento”   sono   aggiunte   le   seguenti:

“garantendo altresi’ ad ogni soggetto che dimostri  di  possedere  un

interesse qualificato la  possibilita’  di  chiedere  la  revoca  dei

provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza  dei

requisiti di legge, anche sopravvenuta”;

4)  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:   “ai

prestatori di  servizi  di  accesso  alla  rete,”  sono  inserite  le

seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN  e  quelli  di  DNS

pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,“;

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le  parole:  “provvedono

comunque” sono inserite le seguenti: “,  entro  il  medesimo  termine

massimo di trenta minuti dalla  notificazione  del  provvedimento  di

disabilitazione,”;

6) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

“5-bis.  I  prestatori  di  servizi  di   assegnazione   di

indirizzi IP, il Registro italiano per  il  country  code  Top  Level

Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di  nome

a dominio per i ccTLD diversi da quello  italiano  e  per  i  nomi  a

generic  Top  Level  Domain  (gTLD),  provvedono   periodicamente   a

riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento  del

traffico di rete  verso  gli  indirizzi  IP  bloccati  ai  sensi  del

presente articolo, decorsi almeno sei mesi  dal  blocco,  e  che  non

risultino utilizzati per finalita’ illecite”;

7) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:

“7-bis.  L’Autorita’,  al  fine  di   garantire   il   piu’

efficiente avvio del funzionamento della piattaforma  e  l’esecuzione

efficace degli ordini di inibizione, fissa,  limitatamente  al  primo

anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi  massimi

di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN)  che  possono

essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di

operativita’  della  piattaforma  nessun   limite   quantitativo   e’

consentito.  L’Autorita’,  al   fine   di   garantire   il   corretto

funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli  indirizzi

IP, in base al raggiungimento della capacita’ massima dei sistemi  di

blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo  le

specifiche  tecniche  gia’  definite  ovvero  anche  in   base   alla

segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la

risoluzione DNS dei nomi di dominio e  di  sbloccare  l’instradamento

del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati  da  almeno  sei

mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e  dei  nomi

di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con  funzionamento

automatizzato, di cui all’articolo 6, comma 2”;

  1. b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: “destinatari dei

provvedimenti di disabilitazione” sono inserite le seguenti: “di  cui

al medesimo articolo 2, comma 5”.

Art. 6-ter (Introduzione dell’articolo 174-sexies  della  legge

22 aprile 1941, n. 633). – 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel

titolo III, capo III, sezione II, dopo  l’articolo  174-quinquies  e’

aggiunto il seguente:

“Art. 174-sexies. – 1. I prestatori  di  servizi  di  accesso

alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i  fornitori  di

servizi della societa’ dell’informazione, ivi inclusi i  fornitori  e

gli intermediari di Virtual  Private  Network  (VPN)  o  comunque  di

soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP

di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di

servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti,  che  si  pongono

tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono  come

reverse proxy server per siti web, quando vengono  a  conoscenza  che

siano in  corso  o  che  siano  state  compiute  o  tentate  condotte

penalmente rilevanti ai sensi  della  presente  legge,  dell’articolo

615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale,  devono  segnalare

immediatamente all’autorita’ giudiziaria o alla  polizia  giudiziaria

tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

  1. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e  notificare

all’Autorita’  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  un  punto  di

contatto che  consenta  loro  di  comunicare  direttamente,  per  via

elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini  dell’esecuzione  della

presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non  sono  stabiliti

nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono  designare

per iscritto, notificando all’Autorita’ il nome, l’indirizzo  postale

e l’indirizzo di posta elettronica, una persona  fisica  o  giuridica

che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare

direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima  ai  fini

dell’esecuzione della presente legge.

  1. Fuori dei casi di concorso nel reato,  le  omissioni  della

segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al  comma

2 sono  punite  con  la  reclusione  fino  ad  un  anno.  Si  applica

l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″».