Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Omnibus. Operative da oggi le norme sulla responsabilità dei provider.
Di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato in Roma.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, la LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161).
La Legge entra in vigore oggi.
La legge contiene alcune disposizioni sulla responsabilità, anche dal punto di vista penale, degli operatori di comunicazione elettronica.
Queste le modifiche apportate dalla Legge di Conversione, al Decreto Omnibus originario.
Nel capo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in
materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi
abusivamente). – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la parola: “univocamente” e’ sostituita
dalla seguente: “prevalentemente”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “compresi i
prestatori di servizi di accesso alla rete” sono inserite le
seguenti: “nonche’ i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole:
“destinatario del provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
“garantendo altresi’ ad ogni soggetto che dimostri di possedere un
interesse qualificato la possibilita’ di chiedere la revoca dei
provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei
requisiti di legge, anche sopravvenuta”;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai
prestatori di servizi di accesso alla rete,” sono inserite le
seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,“;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “provvedono
comunque” sono inserite le seguenti: “, entro il medesimo termine
massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di
disabilitazione,”;
6) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di
indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level
Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome
a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a
generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a
riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento del
traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del
presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non
risultino utilizzati per finalita’ illecite”;
7) dopo il comma 7 e’ aggiunto il seguente:
“7-bis. L’Autorita’, al fine di garantire il piu’
efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l’esecuzione
efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo
anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi
di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono
essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di
operativita’ della piattaforma nessun limite quantitativo e’
consentito. L’Autorita’, al fine di garantire il corretto
funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi
IP, in base al raggiungimento della capacita’ massima dei sistemi di
blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le
specifiche tecniche gia’ definite ovvero anche in base alla
segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la
risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l’instradamento
del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei
mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi
di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento
automatizzato, di cui all’articolo 6, comma 2”;
- b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: “destinatari dei
provvedimenti di disabilitazione” sono inserite le seguenti: “di cui
al medesimo articolo 2, comma 5”.
Art. 6-ter (Introduzione dell’articolo 174-sexies della legge
22 aprile 1941, n. 633). – 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nel
titolo III, capo III, sezione II, dopo l’articolo 174-quinquies e’
aggiunto il seguente:
“Art. 174-sexies. – 1. I prestatori di servizi di accesso
alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di
servizi della societa’ dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e
gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di
soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP
di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di
servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono
tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come
reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che
siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte
penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell’articolo
615-ter o dell’articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare
immediatamente all’autorita’ giudiziaria o alla polizia giudiziaria
tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
- I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni un punto di
contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via
elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini dell’esecuzione della
presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti
nell’Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare
per iscritto, notificando all’Autorita’ il nome, l’indirizzo postale
e l’indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica
che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare
direttamente, per via elettronica, con l’Autorita’ medesima ai fini
dell’esecuzione della presente legge.
- Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della
segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma
2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica
l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″».