Vendita di biglietti online il TAR sospende la sanzione AGCOM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha sospeso in via cautelare,  a metà aprile, la sanzione di 4 milioni che era stata irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)  ad un operatore accusato di aver posto in essere una condotta di secondary ticketing.

Con il termine secondary ticketing ci si riferisce alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, titoli che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ha introdotto, all’art. 1, comma 545, una nuova fattispecie di illecito amministrativo consistente nella “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione“. Viene fatta salva unicamente “la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali“.

Il TAR, in proposito,  ha così statuito: ” Ritenuto il ricorso, ad un primo esame proprio della fase cautelare e fatti salvi gli approfondimenti di merito, provvisto di fumus quantomeno sotto il profilo dell’esatta determinazione del trattamento sanzionatorio, non avendo l’Autorità adeguatamente dimostrato la vendita sul mercato degli ulteriori 190 eventi posti alla base del provvedimento sanzionatorio, atteso che la raccolta di “evidenze relative ai “Id order” non si traduce nella prova di pagamenti effettuati dagli utenti della piattaforma xxxx”, come si assume nello stesso (p. 7), ma nella sola dimostrazione di ordini da parte della piattaforma che ben potrebbero essere rimasti inevasi, non essendo stato riscontrato l’“ID pagamento” nei confronti della società -OMISSIS-”;

Ritenuto, sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi e tenuto conto, in particolare, dell’elevato ammontare della sanzione, che sussistono i presupposti per accogliere l’istanza di sospensione…”

Il Giudice amministrativo ha comunque disposto il pagamento di una cauzione.

Il TAR ha fissato l’udienza per la discussione del merito al 16 settembre 2026.

I dati del ricorrente non sono disponibili in quanto il TAR ha proceduto in base all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.