La Corte distrettuale di Tel Aviv il 1 luglio scorso ha rifiutato l’emissione di una ingiunzione di blocco del sito Popcorn Time ed ha dichiarato illegittimo l’accordo transattivo intercorrente tra le Associazioni di tutela del Copyright e gli Internet Service provider israeliani per inibire agli utenti l’accesso al sito.
Popcorn è un software che può essere scaricato da diversi portali e che permette sia lo streaming di contenuti per la visualizzazione on-line, che il download di opere protette dal diritto d’autore.
I ricorrenti hanno cercato di interrompere i servizi di Popcorn Time richiedendo agli Internet Service Provider di impedire l’accesso al sito web che consente il download del software.
Il Giudice Magen Altuvia della Tel Aviv District Court ha stabilito che non è possibile emettere un’ingiunzione temporanea per bloccare l’accesso a siti Internet che permettono il download di programmi software, che a loro volta consentono la visualizzazione di opere creative.
Tale ingiunzione è inefficace e danneggia il libero flusso di informazioni, il diritto del pubblico di essere informato, la libertà di espressione.
Inoltre un ingiunzione di questo tipo renderebbe l’Internet Service Provider arbitro di ciò che può essere visualizzato sulla rete Internet.
Per questi motivi, un ingiunzione per impedire l’uso del popcorn Programma è stata negata, nonostante un blocco temporaneo fosse invece stato concesso un mese prima e ciò, nonostante alcuni fornitori si fossero piegati ad accettare le condizioni di blocco concordate con i titolari dei diritti.
La Corte ha stabilito che l’inibizione all’accesso al sito non può impedire il download e l’installazione di popcorn e non può avere alcuna efficacia nei confronti dei navigatori di Internet che hanno già scaricato il programma, mentre il blocco del sito attraverso i provider viola i principi opposti di libera circolazione delle informazioni, il diritto del pubblico ad essere informati, nonché i principi di libera manifestazione del pensiero.