Tutela della reputazione on line risponde il blogger che non cancella

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Tutela della reputazione on line:  risponde il blogger che non si attivi per rimuovere il contenuto diffamatorio, e ciò a prescindere dal fatto se il commento sia del titolare del sito o di terzi.

E’ quanto ha affermato la V Sezione penale della  Suprema Corte di Cassazione in una sentenza degli ultimi giorni di febbraio del 20201.

La vicenda riguardava la penale responsabilità della titolare di un sito  per il reato di  diffamazione.

La Corte, diversamente da quanto previsto in tema di omesso controllo da parte del direttore responsabile di una testata, ritiene che il titolare di un sito risponda a titolo concorsuale di un delitto commissivo, se ad esempio non provveda a cancellare immediatamente lo scritto presuntivamente diffamatorio.

La Corte ricorda in proposito che si devono innanzitutto ricordare le pronunce di questa Corte, sulla responsabilità del titolare di un blog pubblicato sulla rete, citati dai giudici del merito e nello stesso ricorso. Si è infatti affermato che, in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), sempre che non sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministrazione all’attività diffamatoria. E si è poi precisato che, in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori. Confermata pertanto l’inapplicabilità dell’art. 57 del codice penale ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche (e del resto, oltre alla tassatività dei soggetti indicati dalla norma, il direttore o il vice direttore della pubblicazione, si doveva considerare anche il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, prima della pubblicazione, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, dopo il loro inserimento, nel caso dei blog, dei social e degli altri mezzi di comunicazione su internet), questa Corte ha osservato come possa ritenersi il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet)in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio solo quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio nella omessa rimozione dello scritto) 2. Anche nell’odierna, fattispecie, proprio in applicazione di tali principi di diritto (all’uopo citati e riportati), i giudici del merito, complessivamente, avevano dedotto il concorso della titolare del sito nella diffusione del pezzo – la cui offensività nel ricorso non si contesta – hanno individuato, in fatto e con motivazione priva di manifesti vizi logici, elementi e circostanze che imponevano di concludere per la condivisione da parte della medesima dello scritto: l’imputata, infatti, aveva partecipato alla raccolta delle informazioni necessaria per redigerlo, faceva parte del collettivo politico da cui era stato concepito, ne aveva rivendicato, anche in dibattimento, il contenuto, affermando di interamente condividerlo. Così che risultano inconferenti anche le doglianze relative alla presunta applicazione, da parte dei giudici del merito, dell’ipotesi prevista dall’art. 40 cod. pen., posto che, invece, erano pervenuti alla declaratoria di penale responsabilità della prevenuta non a titolo di omesso controllo ma ritenendone il fattivo concorso.”

@fulviosarzana