Il sito che svolge attività politica, nella fattispecie quello del Garante del Movimento 5 Stelle, beppegrillo.it – non è di “interesse pubblico”, quindi l’accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’art 615 ter del codice penale contestato all’imputato che si è introdotto abusivamente in una banca dati non fa scattare l’aggravante, che fa aumentare da 5 a 8 anni le pene detentive previste per il reato base ( che è invece da 1 a 3 anni).
La Suprema Corte di Cassazione in sede penale, in una sentenza di fine giugno del 2021, ha precisato, infatti, che l’attività politica per quanto sia di interesse sociale non ricomprende quell’interesse pubblico del sistema informatico che determinerebbe l’applicazione dell’aggravante prevista dalla norma incriminatrice.
Il Supremo Collegio ha così annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo nei confronti dell’imputato che aveva scaricato l’intera banca dati del sito www.beppegrillo.it di pertinenza del “Movimento 5 Stelle”, «contenente nomi e iscritti al movimento, nonché quelli dei donatori, violando così un sistema protetto da misure di sicurezza.