Diritto d’autore: niente obbligo di inibizione all’accesso per i provider, secondo la Svezia.

280px-Copyright_Act_1911

160 mila dollari.

E’ questa lo somma che dovranno versare ad un provider Svedese i ricorrenti Universal Music, Sony Music, Warner Music, Nordisk Film e  Swedish Film Industry, che hanno richiesto invano al Tribunale distrettuale di Stoccolma un ordine di blocco all’accesso del portale  The Pirate Bay, nei confronti dei cittadini Svedesi, per ragioni di copyright.

Secondo la Corte distrettuale, l’accesso a The Pirate Bay continuerà ad essere possibile per tutti gli utenti che dalla Svezia vorranno connettersi al portale mediante l’operatore di telecomunicazioni  Bredbandsbolaget.

La sentenza segue di qualche giorno il rigetto, da parte della Bundesgerichtshof, la Corte di Cassazione tedesca, delle analoghe istanze della  Universal, Sony e Warner Music nei confronti del provider di accesso  O2 Deutschland, e di quelle della  collecting society tedesca GEMA ( l’equivalente della nostra SIAE)  contro l’operatore Deutsche Telekom, per il blocco all’accesso di due portali web.

Nel caso della Corte di Cassazione tedesca, l’organo supremo, pur rigettando in toto le istanze dei ricorrenti ha ammesso, a condizioni molto rigide,  sul modello di ciò che ha stabilito la sentenza della Corte di Giustizia Europea nel caso Telekabel, la possibilità di emettere ordini di blocco.

Le condizioni però per ottenere l’ordine sono molto stringenti:  prima fra tutte   quelle di doversi rivolgere all’hosting provider ( e non al provider di accesso) per ottenere la rimozione dei contenuti, nonché la circostanza che ci debba essere una rigida proporzionalità, anche numerica, tra inibizione all’accesso di opere illegali rispetto ad opere che potrebbero invece essere legali.

E, ovviamente quella di doversi rivolgere ad un Tribunale per ottenere la misura.

Le sentenze citate dimostrano la forte differenza tra tutti i Paesi Europei e l’Italia in materia di obblighi di inibizione all’accesso per ragioni di tutela del diritto d’autore.

Nei Paesi Europei che dispongono questi tipi di ordine,  infatti, l’Organo che emette i provvedimenti è solo ed esclusivamente l’Autorità Giudiziaria, secondo le regole comunitarie e nazionali sul diritto d’autore, che rispondono alle due direttive ( ed ai relativi recepimenti in ambito nazionale)  copyright e enforcement,  e solo dopo aver garantito un contraddittorio pieno in Giudizio a tutti gli attori in causa, primi fra tutti i provider.

Nessun Paese Europeo, con l’eccezione dell’Italia,  adotta la disciplina del blocco utilizzando la diversa  direttiva europea sul commercio elettronico ( recepita in Italia con il decreto legislativo 70/2003), che, come testimonia il nome stesso, è una norma che favorisce il commercio intraeuropeo e che contiene   norme di favore per i provider in base al principio del safe harbour.

Men che meno, sulla base di quella stessa norma viene incaricata, in altri paesi Europei, una Autorità Amministrativa ( il cui ruolo in Italia è stato assunto dall’AGCOM)  di emettere provvedimenti di blocco al di fuori del contraddittorio giudiziale, e senza passare per un ordine del Giudice.

@fulviosarzana