La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata investita, dalla Corte Suprema Olandese, della questione relativa alla comunicazione al pubblico di opere protette attraverso link, e della possibilità o meno di emettere ordini di inibizione ai providers di accesso per la protezione del diritto d’autore.
In particolare la Corte Suprema Olandese ha rimesso alla Corte di Giustizia UE i seguenti quesiti:
1) Se costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 (1 ), della direttiva Infosoc ( la cd direttiva copyright), ed è quindi una violazione del diritto d’autore la condotta del gestore di un sito web che consenta di classificare, indirizzare e rinviare ad un sito ove vi siano uplaod e downlaod di opere protette.
2) In caso positivo se l’art 8.3 della direttiva Infosoc e l’articolo 11 della direttiva Enforcement permettano un ordine di inibizione agli ISP sul presupposto che tale attività sia in grado di facilitare la consultazione di opere protette ad opera di terzi.
Va detto, al di là dell’esito del Giudizio, che la Corte Olandese interpreta in maniera corretta la disciplina comunitaria, richiamando le norme speciali, che si riferiscono agli intermediari del web ed al diritto d’autore, rispetto al settore dell’internet, ed in particolare al commercio elettronico, che è invece richiamato da un’altra direttiva, la 31/2000, ( recepita in Italia con il d lgs 70/2003).
Da questo punto di vista va ricordata una sostanziale differenza con l’Italia.
Tutti procedimenti attivati nei Paesi Europei, riguardano sempre e solo le norme in materia di diritto d’autore applicabili in base alle direttive cd copyright ed enforcement, e si riferiscono sempre a poteri del Giudice, mentre in Italia il maggior numero di inibizioni vengono adottate da un organo amministrativo, l’AGCOM, ed in base ad una norma che di fatto non si occupa di diritto d’autore, ovvero la direttiva sul commercio elettronico.
Il che appare veramente singolare, dal momento che, in quindici anni di applicazione della norma sul commercio elettronico ( la direttiva 31/2000), utilizzata dall’AGCOM per giustificare i propri poteri al di fuori del ricorso ad un regolare Tribunale, nessun Giudice al di fuori dell’Italia, né alcun legislatore dei 28 ha mai ritenuto applicabile al mondo del copyright la norma recepita in Italia con il d lgs 70.
Non resta che attendere, a questo punto, la decisione del massimo Organo Comunitario.