Corte Costituzionale ed AGCOM: inammissibile la richiesta del TAR, ma l’AGCOM non ha poteri regolamentari sul diritto d’autore.

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La Corte Costituzionale ha emesso l’attesa sentenza sulle norme a fondamento del potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

Ed è una sentenza non priva di sorprese.

La Corte non è entrata nel merito della costituzionalità delle norme,   dichiarando la fondatezza o meno delle questioni di costituzionalità ad essa sottoposte, ma ha semplicemente ritenute contraddittorie le ordinanze del TAR, per la mancata chiarezza su cosa le era stato in realtà sottoposto.

Ciò ha determinato una non-decisione sui quesiti ad essa sottoposti, all’interno della quale la Corte ha però effettuato  affermazioni che non lasciano spazio a dubbi, e che lasciano aperte tutte le possibilità, ivi compresa la dichiarazione di illegittimità del Regolamento stesso ad opera del TAR, che dovrà ora decidere della sorte del Provvedimento AGCOM.

In particolare, la Corte, ha ritenuto chiara   l’assenza di potere regolamentare dell’AGCOM sulla base delle disposizioni esistenti, o quantomeno ha ritenuto che il collegamento tra le  norme atte a giustificare l’esercizio del potere regolamentare di AGCOM, che lei evidentemente non riscontra,  non fosse adeguatamente argomentato dal TAR, dal momento che le norme poste dall’AGCOM alla base del suo Regolamento, in sé considerate, non attribuiscono in maniera specifica tale potere all’AGCOM.

Si legge nella sentenza infatti:

4.1.– Occorre preliminarmente osservare che le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad AGCOM un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.

Ed ancora:

“A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR. Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata.”

Ciò può voler dire una sola cosa: che non vi sono norme che attribuiscono specificatamente ed in maniera sufficientemente chiara il potere di emettere un Regolamento all’AGCOM.

Basti pensare che già dal titolo del Regolamento il fondamento dello stesso ( e quindi del potere regolamentare) viene riscontrato dall’AGCOM nel decreto legislativo 70 del 2003, norma che, come la Corte giustamente rileva, in sé considerata non , “dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR”.

Peraltro il tema è chiarissimo all’intero mondo accademico che si è occupato del fondamento regolamentare dell’AGCOM. (si veda G.M. Riccio,  Quel pasticciaccio brutto dell’AGCOM,   http://giovannimariariccio.nova100.ilsole24ore.com/2013/09/18/quel-pasticciaccio-brutto-dellagcom/

L’accoglimento però della questione di costituzionalità, continua la Corte, avrebbe  comportato il travolgimento di norme che di fatto non erano state sottoposte alla cognizione della Corte, perché più ampie dell’oggetto del mero regolamento  sul diritto d’autore ( le norme sulle comunicazioni elettroniche), nonché avrebbero travolto anche le disposizioni regolamentari che attribuiscono invece il potere ad AGCOM in un settore più specifico,  quello radio-televisivo (L’art. 32-bis del d.lgs. n. 177 del 2005, introdotto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive).

Le frasi contenute nella sentenza 247 del 2015 della Corte Costituzionale, pongono ovviamente una seria ipoteca, sul cammino successivo del Regolamento sul diritto d’autore, la cui sorte dovrà essere ora decisa dal Tribunale Amministrativo Regionale, eventualmente dal Consiglio di Stato nonché dagli altri Giudici della stessa o di diverse giurisdizioni. anche in via di disapplicazione, nel frattempo investiti della vicenda.

Si aprono ora delicati scenari istituzionali, dal momento che il TAR si troverà  nella peculiare situazione di dover andare contro il dictum della Corte Costituzionale, se intende ritenere legittimo il potere regolamentare dell’Autorità, sulla base delle norme esistenti.

Cosi come l’AGCOM, se intende proseguire nella propria attività, senza ascoltare quanto la Corte Costituzionale ha osservato, e quanto l’intera dottrina gli consiglia di fare,  ovvero di richiedere ed attendere una norma primaria che le conferisca in maniera esplicita il potere regolamentare,  senza esercitare nel frattempo poteri presumibilmente inesistenti, si porrà nella delicata situazione di esercitare i propri poteri sulla base di un Regolamento che, secondo la Corte,  evidentemente non poteva essere emanato.

( da Ultimo A Gambino   http://www.dimt.it/2015/10/12/regolamento-agcom-e-consulta-gambino-iaic-conflitto-esca-dalle-aule-giudiziarie-e-sia-affrontato-dal-parlamento/ )

 

@fulviosarzana