Libertà d’espressione: Gli Ordini di blocco per ragioni di copyright vìolano la Carta dei diritti Fondamentali della UE.

 

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Gli Ordini di blocco all’accesso attraverso i DNS, a protezione del diritto d’Autore, vìolano gli Art 16 ed 11 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea,   sono contrari alla Direttiva sul Commercio Elettronico, e si pongono in diretta violazione dei principi stabiliti dalla Carta Costituzionale Tedesca.

E’ netta la condanna dei Tribunali Tedeschi sugli ordini di inibizione all’accesso per i propri cittadini a protezione del diritto d’autore.

Secondo la Corte d’appello di Colonia nel caso   18 july 2014, 6 U 192/11, che riprende integralmente la pronuncia Telekabel della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,    gli ordini di blocco di questo tipo si risolvono in realtà  nella violazione dell’art. 15 (1), della direttiva 2000/31/CE.

La vicenda aveva ad oggetto la richiesta, da parte di Associazioni a tutela del diritto d’autore, di inibire l’accesso ad un portale ove scaricare musica protetta dal diritto d’autore.

Secondo quest’ultimo giudice inoltre, tale misura sarebbe incompatibile anche con  l’art. 3 della Direttiva 2004/48/CE, per il quale le misure atte a proteggere il copyright devono essere eque e giuste.

La Corte ha ritenuto che gli artt. 16 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevedono  che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, e che  tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”,   debbano prevalere rispetto al diritto d’autore, anch’esso protetto dal diritto dell’Unione, ma che si deve ritenere _ a parere della Corte-  un diritto “incompleto”, che deve necessariamente recedere, rispetto alla pienezza di tutela garantita ai diritti di libera espressione.

In particolare è stato rilevato che le misure di blocco, in quanto generali rispetto ad un sito internet, non sono in grado di distinguere tra i dati del tutto legali e quelli illegali, e in tale misura sono in grado di violare i principi di libera espressione, protetti dalla Carta Fondamentale.

Precedentemente la Corte d’Appello di Amburgo, nella decisione  del 21 novembre 2013 (U 68/10), riguardante l’accesso a un sito web contenente opere pirata protette da copyright, e la richiesta da parte della GEMA ( paragonabile alla nostra SIAE) di inibire attraverso i Provider l’accesso a quale sito,  pur riconoscendo l’infrazione delle norme dettate sul diritto d’autore, aveva respinto il reclamo, ritenendolo irragionevole, nella parte che concerneva l’applicazione di misure inibitorie limitative dell’accesso ad opere non protette contenute nel medesimo sito, in violazione dei diritti di terzi e dello stesso provider.

 

La Corte da ultimo ha rilevato esplicite violazioni Costituzionali negli ordini di blocco attraverso i Provider, sottolineando come bloccare i contenuti  attraverso gli ISP, avrebbe comportato una violazione dell’art. 10 del Grundgesetz riguardante la riservatezza nelle telecomunicazioni.