Tribunale di Bari: libertà di insulto sui candidati alle elezioni amministrative in Facebook. Prevale la libertà di manifestazione del pensiero.

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La critica su Facebook in occasione di elezioni amministrative, anche se usa toni assimilabili all’insulto, quali l’utilizzo  della  parola “culo”,  rientra nella libertà di manifestazione del pensiero, in quanto la critica politica incontra limiti meno forti di quella verso soggetti non impegnati in competizioni pubbliche.

E’ quanto ha stabilito il Giudice Marina Cavallo, del Tribunale di Bari con una sentenza depositata il 17 marzo.

Il Giudice di fronte alla richiesta di rimozione di contenuti e di risarcimento del danno operata dai parenti di uno dei candidati in una lista che si presenta alle elezioni amministrative, che era stato oggetto di aspre critiche all’interno di un seguito gruppo su Facebook, ha ritenuto prevalere i principi previsti dall’art 21 della Costituzione, e dagli art 117 Cost e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

E ciò, nonostante la critica effettuata nell’ambito di un Gruppo di cittadini chiamati a scegliere i candidati nella propria città, avesse adottato anche termini che nel nostro linguaggio sono considerati insulti.

Il Giudice ha ritenuto prevalere, ai fini di un diniego relativo alla richiesta di rimozione e risarcimento per  diffamazione, l’art 21 della Costituzione, applicandolo integralmente anche ad internet, richiamando espressamente anche l’art 11, 2 paragrafo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo Delfi vs Estonia, del 16 febbraio 2015.

L’Insulto, secondo il Giudice Barese, non lede il diritto alla reputazione se funzionalmente connesso con il giudizio critico manifestato.

Si legge nella sentenza “ Quando la libertà di espressione è esercitata con riferimento a vicende o esponenti politici, il potere pubblico deve astenersi da interferenze ed ingerenze nella sfera dei privati, non esistendo società democratica senza pluralismo, tolleranza  e spirito di apetura, salvo la riserva posta dall’art 10, par 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. In tali circostanze, infatti, il giudicante deve riconoscere una latitudine maggiore all’esercizio del diritto di critica, risultando di norma preminente l’interesse al libero svolgimento del dibattito politico.”

Libertà dunque di insulto su Facebook sui candidati alle elezioni amministrative,   secondo il Giudice Pugliese,  infatti prevale in ogni caso la libertà di manifestazione del pensiero.

@fulviosarzana