Fair use di Stato: il Dipartimento di Giustizia si schiera con OpenAI contro il New York Times
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma
Con una memoria depositata il 1° settembre nel contenzioso di New York, gli Stati Uniti chiedono al giudice di dichiarare che addestrare un modello su testi protetti non viola il diritto d’autore. L’atto critica una sentenza californiana e il rapporto dell’ufficio federale del copyright.
Il 1° settembre 2026 il Dipartimento di Giustizia ha depositato uno Statement of Interest of the United States, la memoria con cui il governo federale espone a un giudice il proprio interesse in una causa fra privati, nel procedimento In re: OpenAI, Inc. Copyright Infringement Litigation, il procedimento riunito 25-md-3143 (SHS) (OTW) davanti alla Corte distrettuale del Southern District of New York in cui sono confluite le cause di New York Times, Intercept, Tribune Media, Ziff Davis, autori ed editori librari. L’intestazione dell’atto, il documento 316 del ruolo, precisa che vale per tutte le posizioni riunite. La notizia è uscita sui giornali americani il 2 settembre.
Lo strumento è il 28 U.S.C. § 517, che consente al Dipartimento di intervenire in qualunque causa pendente davanti a una corte federale per rappresentare l’interesse degli Stati Uniti. La memoria ricorda in nota che la norma non prevede termini e non richiede l’autorizzazione del giudice. Firmano l’Associate Attorney General Stanley E. Woodward Jr., l’Assistant Attorney General Brett Shumate e il senior counsel Michael Weisbuch.
La richiesta è netta: gli Stati Uniti hanno «un forte interesse a che questa Corte respinga qualsiasi argomento secondo cui addestrare LLM su testi protetti viola il diritto d’autore».
Separare l’addestramento dalle risposte del modello
L’impianto giuridico ruota su una distinzione che il governo ripete a ogni passaggio. Le fasi di sviluppo di un modello sono più d’una, e ciascuna pone problemi di diritto d’autore per conto proprio. Il Dipartimento si occupa soltanto dell’addestramento, cioè della copia delle opere per darle in pasto al modello, e lascia fuori dal ragionamento quello che il modello scrive quando un utente lo interroga.
Il primo dei quattro criteri del fair use guarda allo scopo dell’uso: se chi copia si limita a rimpiazzare l’opera originale, oppure se ne fa qualcosa che serve a un fine diverso. Per il Dipartimento l’addestramento sta nettamente nel secondo caso, perché l’articolo del New York Times viene copiato non per essere letto, ma per ricavarne le regolarità statistiche della lingua, il vocabolario e la sintassi. I precedenti richiamati sono due decisioni californiane del 2025, Bartz v. Anthropic e Kadrey v. Meta, e soprattutto Google v. Oracle del 2021, dove la Corte suprema ha ritenuto lecita la copia integrale di un codice altrui perché serviva a costruire qualcosa che l’originale non faceva.
Il quarto criterio guarda invece al danno al mercato dell’opera. Qui la memoria sostiene che la copia usata per addestrare non funziona da sostituto dell’articolo e resta interna al processo tecnico: al pubblico non arriva nulla del testo di partenza, perché nessuno legge il modello, si leggono le sue risposte. Da qui il passaggio più duro dell’atto.
L’attacco a Kadrey e all’Ufficio del copyright
Il Dipartimento definisce «profondamente viziata» la parte di Kadrey che aveva costruito la teoria della market dilution, cioè del danno indiretto derivante dalla possibilità che il mercato venga inondato di opere generate dai modelli. Secondo il governo quella teoria confonde l’addestramento con le risposte del modello, ignora il requisito della somiglianza sostanziale e non trova appoggio in alcun precedente.
L’esempio scelto per smontarla è letterario. Joan Didion, da ragazza, ricopiava a macchina i racconti di Hemingway per capire come funzionavano le frasi. Con la logica di Kadrey, scrive il Dipartimento, Didion avrebbe dovuto risarcire Hemingway ogni volta che pubblicava qualcosa.
In nota 17 arriva il colpo istituzionale. Il governo osserva che la stessa teoria era stata avallata dal Register of Copyrights, cioè dal vertice dell’ufficio federale del diritto d’autore, nella terza parte del rapporto su intelligenza artificiale e copyright del maggio 2025. Aggiunge che dopo Loper Bright il giudice non è tenuto ad adeguarsi all’interpretazione di un’autorità amministrativa, e che quel rapporto ha comunque un ragionamento «esile». Poi ricorda per inciso che la Register ha impugnato in giudizio la propria rimozione dall’incarico: il rapporto era uscito in versione preliminare il giorno prima che l’amministrazione la licenziasse.
L’argomento di politica industriale
La parte iniziale della memoria non è giuridica. Gli Stati Uniti richiamano l’ordine esecutivo del 23 gennaio 2025 sulla rimozione delle barriere alla leadership americana nell’intelligenza artificiale e quello del 2 giugno 2026, poi la sicurezza nazionale e il rischio che regole più severe avvantaggino gli avversari stranieri.
Segue un argomento antitrust rovesciato. Se l’addestramento richiedesse licenze, sostiene il governo, solo le società tecnologiche più grandi avrebbero il capitale per pagarle, e i compensi finirebbero in modo sproporzionato agli editori tradizionali per il solo volume dei loro archivi. Le licenze diventerebbero «in sostanza grandi sussidi per le vecchie aziende dei media».
È una lettura che ribalta il modo in cui in Europa guardiamo al rapporto tra piattaforme ed editori. Qui il diritto connesso dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 nasce proprio per correggere uno squilibrio contrattuale a favore degli editori. A Washington il pagamento agli editori viene descritto come una barriera all’ingresso.
Matt Topic, che difende Intercept, ha risposto che la posizione dell’amministrazione equivale a «un trasferimento senza precedenti e senza compenso di diritti di proprietà intellettuale dalle testate giornalistiche alle società tecnologiche», e ha rilevato che il Dipartimento argomenta senza avere accesso agli atti istruttori.
Perché riguarda anche noi
In Europa il fair use non esiste, e la domanda si pone in termini rovesciati. Il punto di partenza sono le eccezioni per l’estrazione di testi e dati degli articoli 3 e 4 della direttiva 2019/790, recepite in Italia negli articoli 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore. Per gli usi diversi dalla ricerca scientifica l’eccezione vale solo se il titolare non ha riservato i propri diritti. Quindi da noi non si discute della natura dell’uso, si discute se il rifiuto sia stato espresso e se sia stato rispettato.
Su quel rifiuto le regole si sono infittite parecchio negli ultimi 2 anni.
L’articolo 53 del regolamento sull’intelligenza artificiale obbliga chi immette sul mercato europeo un modello di uso generale ad adottare una politica per rispettare la riserva dei diritti, e a pubblicare una sintesi dei contenuti usati per l’addestramento secondo il modello predisposto dall’Ufficio IA. L’obbligo vale anche se l’addestramento è avvenuto fuori dall’Unione. Il codice di buone pratiche del 10 luglio 2025 traduce il principio in requisiti operativi: identificare la riserva con tecnologie aggiornate, rispettare il protocollo di esclusione robots.txt nella versione RFC 9309, indicare un punto di contatto per i reclami dei titolari.
In Italia la legge 132/2025 ha aggiunto l’articolo 70-septies alla legge sul diritto d’autore, che richiama le due eccezioni e le riferisce espressamente all’addestramento dei modelli. Il testo lascia aperto il problema che conta, cioè come debba essere manifestata l’opposizione del titolare perché una macchina la riconosca.
Il Parlamento europeo ha chiesto di andare oltre. In una risoluzione di iniziativa approvata nel marzo di quest’anno, con relatore Axel Voss, ha proposto un registro centralizzato delle riserve in formato leggibile dalle macchine, obblighi di trasparenza sui dati di addestramento e un sistema di licenze collettive con remunerazione degli autori. Il testo non vincola nessuno, ma dice in quale direzione la Commissione viene spinta.
Il primo giudizio europeo, intanto, è già in corso. Nella causa C-250/25, Like Company contro Google Ireland, un giudice ungherese ha chiesto alla Corte di giustizia se la risposta di un chatbot che riproduce parti di articoli sia comunicazione al pubblico ai fini del diritto connesso degli editori, se l’addestramento sia riproduzione, se rientri nell’eccezione dell’articolo 4 e se il fornitore risponda di quello che il modello restituisce su richiesta dell’utente. Sono le stesse fasi che il Dipartimento di Giustizia ha provato a tenere separate.
Il giudice Sidney Stein deciderà sul fair use in un procedimento in cui una delle parti ha ora al proprio fianco l’esecutivo federale, con un atto che dichiara apertamente di voler orientare l’esito di una controversia tra privati. Su questo, più che sulla dottrina del fair use, varrà la pena tornare.
