I link a contenuti “pirata” non sono violazioni del diritto d’autore. Cosi l’Avvocato generale alla Corte UE.

Proprietà-intellettuale

Ineccepibile Parere dell’Avvocato generale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di siti che rimandano a contenuti che vìolano il Copyright.

Secondo l’avvocato generale Melchior Wathelet, l’inserimento di un collegamento ipertestuale che rinvia ad un sito che ha pubblicato contenuti  senza autorizzazione non costituisce di per sé una violazione del diritto d’autore.

Non rilevano, in proposito, le motivazioni di chi colloca il collegamento ipertestuale e la circostanza che egli sapesse o dovesse sapere che la comunicazione iniziale dei contenuti su altri siti non era stata autorizzata.

La vicenda è nota, ed è stata raccontata su queste pagine diversi mesi fa.

La Sanoma, editrice della rivista mensile Playboy, ha ordinato un servizio fotografico sulla sig.ra Britt Dekker, che appare regolarmente in programmi televisivi nei Paesi Bassi.

La GS Media, che gestisce il sito Internet GeenStijl, ha pubblicato degli annunci e un collegamento ipertestuale che rinviava i lettori verso un sito australiano in cui le foto in questione erano state messe a disposizione del pubblico senza il consenso della Sanoma.

Nonostante le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media si è rifiutata di rimuovere il collegamento ipertestuale in questione.

Quando il sito australiano ha soppresso le foto su richiesta della Sanoma, GeenStijl ha pubblicato un nuovo annuncio che conteneva anch’esso un collegamento ipertestuale verso un altro sito, sul quale si potevano vedere le foto in questione. Anche quest’ultimo sito ha acconsentito alla richiesta della Sanoma di sopprimere le foto.

Gli internauti che visitavano il forum della GeenStijl hanno successivamente inserito nuovi collegamenti che rinviavano ad altri siti in cui le foto potevano essere consultate.

L’avvocato generale riconosce che i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet facilitano ampiamente il reperimento di altri siti e delle opere protette disponibili su questi ultimi e offrono pertanto agli utenti del primo sito un accesso più rapido e diretto a tali opere.

Tuttavia, i collegamenti ipertestuali che conducono, anche direttamente, a opere protette, non le «mettono a disposizione» di un pubblico allorché esse siano già liberamente accessibili su un altro sito, ma servono soltanto a facilitare il loro reperimento. L’atto che realizza la vera e propria «messa a disposizione» è quello compiuto dalla persona che ha effettuato la comunicazione iniziale. Di conseguenza, i collegamenti ipertestuali collocati su un sito Internet e che rinviano a opere protette, liberamente accessibili su un altro sito, non possono essere qualificati come un «atto di comunicazione» ai sensi della direttiva. Infatti, l’intervento del gestore del sito che colloca il collegamento ipertestuale, nella specie la GS Media, non è indispensabile per mettere le fotografie in questione a disposizione degli internauti, inclusi quelli che visitano il sito GeenStijl.

Come conseguenza rilevante, anche per il diritto italiano, qualora dovesse essere confermata dalla Corte questa impostazione, vi è:

a) Chi linka ad un sito illegale non effettua una nuova comunicazione al pubblico e, dunque, non viola il diritto d’autore ( a meno che non consenta di  aggirare le protezioni del titolare del sito legale).

b) La normativa europea applicabile al diritto d’autore, come avviene in tutta Europa (tranne che in Italia con l’attività dell’ AGCOM,  che invece è basata su una interpretazione “personale” dell’Autorità di garanzia, della direttiva in materia di commercio elettronico) e come ricordato dall’Avvocato Generale, è prevista dalle direttive copyright e enforcement, recepite anche in Italia.

c) La richiesta di cancellazione di contenuti ed eventuali inibizioni sui siti si devono dirigere solo contro il sito ( o l’intermediario)  che ospita i contenuti incriminati e non contro gli intermediari o i privati che non ospitano tali contenuti, secondo quanto previsto dall’art 11 della direttiva enforcement e dall’art  8 della direttiva copyright, diversamente argomentando avremo  una responsabilità per fatti di terzi e per una attività che non è una “comunicazione al pubblico” di opere protette dal diritto d’autore.

Afferma l’Avvocato generale ”  Tuttavia, secondo gli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti dei gestori di siti, come Filefactory.com e Imageshack.us, che agiscono in qualità di intermediari ai sensi di tali disposizioni, dato che i loro servizi possono essere utilizzati dagli utenti di tali siti per violare i diritti di proprietà intellettuale.

83.      A tal riguardo, il testo del considerando 59 della direttiva 2001/29, il quale verte sugli «intermediari», è particolarmente chiarificatore. Secondo tale considerando, «[i]n particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti ».

84.      Ne consegue che il provvedimento inibitorio ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 e 11, terza frase, della direttiva 2004/48, riguarda la comunicazione iniziale al pubblico effettuata in violazione del diritto d’autore e costituisce, a mio avviso, un mezzo diretto ed adeguato per porre rimedio a tale violazione”.

La conclusione, ovvia per tutti coloro che conoscono il diritto d’autore, potrà avere, in caso di conferma da parte della Corte di giustizia, impatti rilevanti sulla tutela degli utenti che operano tramite linking.

@fulviosarzana