Reati di violazione del diritto d’autore e licenza d’uso del software. Quando la copia del programma informatico è legittima.

 

diritto d'autore

L’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, può vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un subacquirente.

Per contro, allorché il supporto fisico originale della copia inizialmente consegnata sia danneggiato, distrutto o smarrito, il primo acquirente non può fornire al subacquirente la propria copia di salvataggio senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE con  Sentenza del  12 ottobre,  nella causa C-166/15 Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs.

Il caso ha origine in Lettonia, paese in cui due soggetti  privati sono stati perseguiti in sede penale per alcuni reati e in particolare, per associazione a delinquere, vendita illecita di programmi per elaboratore tutelati dal diritto d’autore e uso illecito di marchio d’impresa altrui, per aver venduto online delle copie di riserva di diversi programmi per computer  di proprietà della multinazionale Microsoft e tutelati dal diritto d’autore.

Nella sentenza , la Corte rileva che, in base alla norma sull’esaurimento del diritto di distribuzione, il titolare del diritto d’autore su un programma informatico (nella fattispecie, la Microsoft) che ha venduto, all’interno dell’Unione, la copia di tale programma su un supporto fisico (come un CD-ROM o un DVD-ROM) con licenza d’uso illimitata non può più opporsi alle vendite successive di tale copia da parte dell’acquirente iniziale o degli acquirenti successivi, malgrado l’esistenza di disposizioni contrattuali che vietano ogni successiva cessione.

Tuttavia, la questione proposta riguarda l’ipotesi della vendita della copia di un programma informatico d’occasione, registrata, cioè, su un supporto fisico non originale («copia di riserva»), da parte di un soggetto che l’ha acquistata presso l’acquirente iniziale o presso un acquirente successivo.

La Corte rileva che la direttiva concede al titolare del diritto d’autore su un programma informatico la facoltà esclusiva di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, di tale programma, con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva.

Il legittimo acquirente della copia di un programma informatico, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, può, di conseguenza, vendere d’occasione tale copia, a condizione che la cessione non pregiudichi il diritto esclusivo di riproduzione garantito al titolare e purché qualsiasi atto di riproduzione del programma sia autorizzato dal titolare o rientri nelle eccezioni previste dalla direttiva.

A tale proposito, la Corte rammenta che la direttiva stabilisce che il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare un programma informatico faccia una copia di riserva dello stesso qualora l’uso lo richieda. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme a tale norma è nulla.

In base alla direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (direttiva 91/250/ CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU 1991, L 122, pag. 42), la regola dell’esaurimento del diritto di distribuzione del titolare del diritto d’autore postula che la prima vendita di una copia di un programma per computer nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di tale copia all’interno dell’Unione.

 La Corte constata, in definitiva, che la direttiva deve essere interpretata nel senso che, sebbene l’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, abbia il diritto di vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, ove il supporto fisico originale della copia consegnatagli sia danneggiato, distrutto o smarrito, fornire  al subacquirente la propria copia di riserva senza l’autorizzazione del titolare del diritto.

@fulviosarzana