Criptovalute,Virtual Asset e Initial Coin offering (ICO): la Comunicazione dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia.

riciclaggio Uif Banca d'Italia

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato il 28 maggio 2019, le istruzioni per la compilazione delle operazioni sospette in caso di utilizzo anomalo di valute virtuali.

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stata costituita nel 2008 nell’ambito di un rinnovamento della disciplina antiriciclaggio nel nostro Paese.

Istituita presso la Banca d’Italia, in conformità a regole e criteri internazionali, che prevedono in ciascuno Stato la presenza di una Financial Intelligence Unit (FIU) e dotata di piena autonomia operativa e gestionale, l’UIF ha come sua funzione fondamentale il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

L’Istituzione ricorda che per effetto della riforma realizzata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”.

Il novero dei predetti destinatari diverrà più ampio col prossimo recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/843 (cd. quinta direttiva), che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale ovvero di servizi di “salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.

l’UIF poi ricorda che occorre prestare attenzione ai casi in cui l’utilizzo di Virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l’opacità e, in generale, ai casi in cui l’operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto.

È inoltre da considerare l’utilizzo di Virtual asset connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di:

i) offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti periodici collegati all’operatività in Virtual asset;

ii) prestazione di servizi di investimento, laddove agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare “operazioni regolate per differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali”.

@fulviosarzana