App Immuni: obbligo di quarantena e divieto di accedere al luogo di lavoro per chi riceve l’alert.

OIF

Che cosa succede a chi riceve un alert, dopo aver scaricato l’app Immuni?

L’alert proveniente dall’app Immuni appare in grado di determinare due eventi a carico  di chi lo riceve: l’obbligo di essere posto in quarantena con sorveglianza attiva e il divieto di accesso nel luogo di lavoro ai sensi della disciplina del protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid  o dell’art. 20 del Testo Unico di Salute e Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008).

 

Cosa fare se si riceve la notifica di esposizione dall’app Immuni, dopo aver scaricato l’app?

Se lo sono chiesti in tanti, tra i quali l’associazione di consumatori Altroconsumo, in una recente guida.

Le FAQ dell’app sono molto generiche e non spiegano quale sia il comportamento da tenere che, in base alle norme, appare invece molto chiaro.

Vediamo perché.

Chi visualizza l’alert ha avuto un contatto stretto nei 14 giorni precedenti con un soggetto contagiato dal COVID.

Le norme del Ministero della salute lo qualificano come “contatto stretto”.

Il fatto che colui che riceve l’alert è a tutti gli effetti un contatto stretto è fuori discussione e viene ribadito dalla Circolare del Ministero della Salute  del 29 maggio scorso, che alla voce App Immuni spiega:  “Le funzionalità principali dell’App  sono:  inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 – contatti stretti – con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste;  invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta spiegandogli di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 da Immuni.”

Ancora, sempre dalla circolare del Ministero, si legge “I dati personali, infine, verranno utilizzati per le finalità previste dall’articolo 6 del Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 288 al solo scopo di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con persone risultate Covid-19 positive e tutelarne la salute,”

Cosa prevede la legge per i contatti stretti?

La quarantena con sorveglianza attiva.

Lo chiarisce sempre il Ministero della Salute nelle sue FAQ.

“Per i contatti stretti di un caso COVID-19, come stabilito dalle norme in vigore l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente deve provvedere infatti alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all’ultima esposizione.”

Il dato di esposizione nell’ultima versione dell’app è individuabile.

Infatti, contrariamente a quanto affermato in precedenza per proteggere l’identità di chi viene in contatto con un contagiato, l’app contiene anche la modalità di individuazione del giorno in cui è avvenuto l’incontro con l’infetto, perché evidentemente quel parametro è necessario al fine di capire da quanto e per quanto tempo l’allertato deve stare in quarantena con sorveglianza attiva.

Dunque chi riceve l’alert deve senza alcun dubbio, in quanto contatto stretto, essere messo immediatamente in quarantena con sorveglianza attiva.

Il divieto di accesso sul luogo di lavoro ai sensi  della disciplina del protocollo  di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro o dell’art. 20 del Testo Unico di Salute e Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008)

Il secondo obbligo  riguarda l’impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro e la necessità di rendere l’autodichiarazione prevista  dal  “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, siglato da Governo e parti sociali.

Quest’ultimo prevede che il datore di lavoro informi i propri lavoratori circa “la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso in azienda e di doverlo dichiarare   tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio”.

Appare evidente che l’alert inviato dall’applicazione di contact tracing  imponga al lavoratore di rendere tale dichiarazione e a giustificare il divieto di accesso nel luogo di lavoro ai sensi della disciplina del protocollo o dell’art. 20 del Testo Unico di Salute e Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) che prevede l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare al datore eventuali situazioni di rischio di cui sia venuto a conoscenza.

@fulviosarzana