Facebook e Instagram si presumono dei titolari delle fotografie ai fini penali

Facebook e Instagram si presumono dei titolari delle fotografie ai fini penali

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato, Studio legale Sarzana e Associati

 

Attenzione a compiere attività illecite attraverso i social network, perchè la fotografia presente sulla bacheca del social network è sufficiente ad identificare l’autore del reato.

E’ quanto ha stabilito la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in una sentenza depositata alla fine di aprile del 2022.

Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato cassazionista di una imputata che negava valore alla prova di responsabilità per alcuni reati informatici presuntivamente commessi dalla sua cliente,  sul presupposto che  la Corte di appello non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla questione dell’effettiva riconducibilità alla ricorrente dell’indirizzo IP (che identifica univocamente ogni dispositivo collegato a una rete informatica, che utilizzi il protocollo di rete Internet), associato al profilo Facebook tramite il quale i reati di cui ad alcuni dei capi di imputazione sarebbero stati consumati.

In altre parole, secondo la ricorrente, dichiarate inutilizzabili le affermazioni dell’imputata nel corso delle indagini preliminari, mancherebbe la sicura riconducibilità  all’imputata dei profili di facebook e instagram riportanti il suo nominativo, e non sarebbe sufficiente la presenza di fotografie dell’imputata nei relativi account.

E’ dunque necessaria una prova reale, basata su meccanismi di riconducibilità informatica ( nella fattispecie l’indirizzo IP).

La Cassazione ha statuito che: “Quanto alla titolarità dei profili social networks di causa (Facebook e Instagram), strumento unico o concorrente di realizzazione dei reati addebitati ai capi a), b) e g), la sentenza impugnata ha efficacemente replicato alle obiezioni difensive, osservando che l’imputata, al di là dell’utilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, non ha in realtà mai negato la relativa circostanza, e che, in ogni caso, in entrambe le bacheche virtuali apparivano sue fotografie, che permettono la sicura identificazione del soggetto che operava loro tramite”.