Il Metaverso e la proprietà intellettuale ed industriale
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Studio legale Sarzana e Associati, Roma.
Il metaverso è un mondo virtuale in cui avatar controllati da umani o sistemi informatici possono detenere oggetti virtuali che presentano segni distintivi od opere protette dal diritto d’autore.
Poiché le norme sulla proprietà intellettuale ed industriale si occupano degli elementi intangibili di un oggetto, sia fisico che virtuale, ne consegue che un determinato titolare dei diritti avrà il diritto di richiedere lo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale nel metaverso, ad esempio, se collegato a un oggetto sviluppato per avatar digitali.
Per quanto riguarda gli NFT, o non-fungible tokens, la conclusione è simile.
Gli NFT sono file digitali in cui è possibile incorporare opere creative o altro materiale, come un video o un’opera d’arte.
Dato che il diritto d’autore prevede un diritto esclusivo sulla paternità delle opere originali (corpus mysticum) e questo è distinto dalla proprietà di qualsiasi oggetto digitale in cui le opere sono incorporate (corpus mechanicum ), allora chiunque utilizzi, ad esempio, una registrazione sonora o una clip di un videogioco in un NFT avrà bisogno dell’autorizzazione preventiva del titolare del diritto su tale opera creativa.
Non sorprende peraltro che la violazione del copyright nel metaverso presenterà nuovi e diversi problemi logistici e tecnici.
Ad esempio la territorialità.
Il metaverso può infatti passare da una piattaforma all’altra senza confini facilmente identificabili.
Gli accordi di licenza sul copyright dovranno adattarsi e potrebbero riconoscere i confini piattaforma per piattaforma, sottopiattaforme o altre divisioni territoriali
Il tema ha già interessato autorità di diversi Paesi.
L’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha registrato ad esempio un aumento significativo del numero di domande di marchio per proteggere beni e/o servizi nella sfera virtuale. Questi includono principalmente applicazioni relative a token non fungibili (NFT) e in relazione a beni e servizi virtuali disponibili nel metaverso.
Inevitabilmente, tuttavia, il commercio nel mondo metaverso/virtuale comporterà l’uso fraudolento di marchi da parte di terzi in modo simile o identico.
Le aziende che già operano nel mondo virtuale o intendono farlo, dovrebbero anticipare tali potenziali rischi registrando i propri marchi per l’uso in un mercato virtuale.
In questo modo le imprese avranno un modo migliore e più efficiente per far valere i diritti sui marchi qualora si presenti la prospettiva di un contenzioso.
Il Metaverso e la proprietà intellettuale ed industriale
Dal punto di vista normativo, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ora ratificata da 181 paesi, stabilisce che le parti contraenti devono concedere diritti esclusivi agli autori sulle loro opere, indipendentemente dal tipo o dalla forma della loro espressione.
Da allora la Convenzione di Berna è stata integrata da altri accordi internazionali, tra cui il Trattato OMPI sul diritto d’autore, adottato nel 1996, che adatta la Convenzione di Berna all’ambiente digitale.
Questo accordo (Dichiarazione concordata relativa all’articolo 1, paragrafo 4, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore) chiarisce che la conservazione di un’opera protetta in forma digitale su un supporto elettronico (come un NFT o un file, il cui contenuto è visualizzato nel metaverso) costituisce una riproduzione che necessita della preventiva approvazione del titolare del diritto d’autore.