Il Metaverso e la proprietà intellettuale ed industriale

Il Metaverso e la proprietà intellettuale ed industriale

di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Studio Legale Sarzana, Roma.

L’avvento del Metaverso porta inevitabilmente il mondo del diritto a ripensare gli attuali modelli contrattuali basati sullo sfruttamento delle opere dell’ingegno.

Per quanto embrionale sia la problematica giuridica sottesa all’avvento del metaverso è possibile tracciare alcuni parallelismi tra la realtà virtuale e la realtà che conosciamo.

Guardando in particolare alle norme sulla proprietà industriale, sono state avanzate richieste di violazione sin dalla prima formazione del mondo dei giochi e degli spazi virtuali sociali, come la richiesta di violazione contro la piattaforma virtuale Second Life, oltre un decennio fa.

Second Life era una piattaforma virtuale  lanciata da Linden Lab nel 2003 che aveva anche   il proprio token  virtuale (non crittografico e non basato su blockchain ovviamente).

Second Life è stata una prima incursione in un mondo virtuale che molti hanno tentato di monetizzare attraverso la vendita di immobili virtuali, spettacoli online e accessori per avatar acquistabili (ad esempio, elementi di moda che prefigurano chiaramente il nesso tra il metaverso e i produttori che vendono accessori NFT).

Sebbene Second Life avesse molti analoghi al metaverso, presenta molte differenze importanti, incluso il suo isolamento, la mancanza di una vera immersione e, in definitiva, il suo fallimento nel realizzare un significativo buy-in sulla piattaforma come alternativa virtuale al mondo fisico.

Che sia un nuovo mondo, un mondo virtuale, o un insieme di tutti e due va detto che, poiché le norme sulla proprietà intellettuale ed industriale si occupano degli elementi intangibili di un oggetto, sia fisico che virtuale, ne consegue che un determinato titolare dei diritti avrà il diritto di richiedere lo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale nel metaverso, ad esempio, se collegato a un oggetto sviluppato per avatar digitali.

Per quanto riguarda gli NFT, o non-fungible tokens, la conclusione è simile.