Conservazione dei dati e delle immagini del lavoratore, il Garante interviene ma la Cassazione afferma il contrario.

*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati

 

Conservazione dei dati e delle immagini del lavoratore, il Garante interviene ma la Cassazione afferma il contrario.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato notizia il 6 febbraio scorso di un provvedimento di indirizzo in materia di conservazione dei dati del lavoratore attraverso strumenti di controllo a distanza.

In particolare il Garante ha richiamato i datori di lavoro pubblici e privati al rispetto delle norme in  materia di tutela della libertà e dignità del lavoratore, specificando che: “l’attività di raccolta e conservazione dei soli c.d. metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica, per un tempo che, all’esito di valutazioni tecniche e nel rispetto del principio di responsabilizzazione – affinché sia ritenuto applicabile il comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970 – non può essere superiore di norma a poche ore o ad alcuni giorni,  in ogni caso non oltre sette giorni,  estensibili, in presenza di comprovate e documentate esigenze che ne giustifichino il prolungamento, di ulteriori 48 ore.

Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione di tali metadati, per un lasso di tempo più esteso – ancorché sul presupposto della sua necessità per finalità di sicurezza informatica e tutela dell’integrità del patrimonio, anche informativo, del datore di lavoro -, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, richiede l’esperimento delle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, della predetta l. n. 300/1970.  Resta fermo che anche tale conservazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di limitazione della conservazione .”

Curiosamente però negli stessi giorni La Corte di Cassazione, in sede penale, afferma invece la piena utilizzabilità, nei confronti del lavoratore dei dati personali e delle immagini conservate oltre un dato periodo.

La vicenda aveva ad oggetto un procedimento intentato nei confronti di un lavoratore accusato di vari comportamenti illeciti.

Tra le fonti di prova erano stati utilizzati anche strumenti di controllo a distanza del lavoratore che avevano permesso la conservazione dei dati per un periodo superiore a quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

La Cassazione nel confermare le decisioni delle Corti di merito e nel ritenerli pienamente leciti ha così statuito, sul ricorso del lavoratore, che aveva sostenuto che “l’acquisizione delle riprese è stata illegittima in quanto effettuata oltre il termine di sette giorni di conservazione delle stesse e in difetto di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

La Cassazione ha ritenuto pienamente acquisibile “il filmato estrapolato dalle videocamere installate negli adiacenti locali della Guardia di Finanza,  conservato per un tempo superiore a quello consentito dalla normativa in tema di privacy (d. Igs. n. 196 del 2003): infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale.”

Conservazione dei dati e delle immagini del lavoratore, il Garante interviene ma la Cassazione afferma il contrario.