
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati
Il TAR del Lazio ha pubblicato il 29 maggio 2026 due sentenze gemelle con cui annulla le delibere AGCOM che fissavano per l’anno 2025 i contributi dovuti da Google Ireland Limited rispettivamente come fornitore di piattaforme per la condivisione di video (VSP) e come operatore nel settore del diritto d’autore nel mercato unico digitale.
La motivazione è identica in entrambi i casi: Google Ireland è stabilita in Irlanda, e ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2000/31/CE è soggetta esclusivamente agli obblighi previsti dall’ordinamento dello Stato membro di stabilimento.
L’Italia non può imporle oneri aggiuntivi.
Il quadro giurisprudenziale
Le due sentenze si inseriscono in una serie ormai lunga di decisioni che, a partire dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 30 maggio 2024, hanno progressivamente smontato il sistema dei contributi AGCOM applicati agli operatori digitali stabiliti in altri Stati membri. Il Consiglio di Stato ha già percorso questa strada con pronunce sui contributi Media e P2B, estendendo il principio alla pubblicità online e ai servizi di media audiovisivi. Il TAR Lazio ora fa lo stesso con VSP e diritto d’autore, richiamando anche i propri precedenti del 2025 e del 2026.
Il contributo VSP
Sul contributo per le piattaforme video il TAR chiarisce un punto che l’AGCOM aveva contestato. La direttiva SMAV prevede una norma che estende la nozione di “stabilimento” alle filiali: l’Autorità sosteneva che Google Ireland dovesse considerarsi stabilita anche in Italia per il fatto che qui opera Google Italy.
Il TAR respinge la tesi. Quella norma riguarda solo i fornitori privi di qualsiasi sede nell’Unione europea, e serve a impedire che strutture societarie artificiose eludano le regole europee. Google Ireland è stabilita in Irlanda, è soggetta alla giurisdizione irlandese, e la presenza di una filiale italiana non la sottopone a una doppia regolamentazione. Il considerando 44 della direttiva del 2018 conferma che i fornitori di piattaforme video sono prestatori di servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva e-commerce: il principio del paese d’origine si applica quindi integralmente.
Il contributo diritto d’autore
Per il contributo relativo al settore copyright il ragionamento è lo stesso. La Direttiva Copyright del 2019 non modifica la direttiva e-commerce e non introduce obblighi contributivi a favore delle autorità nazionali. Il legislatore italiano ha aggiunto oneri che la direttiva non prevede: il TAR li dichiara illegittimi nella parte in cui colpiscono operatori non stabiliti in Italia.
La questione tributo: il nodo più delicato
Su questo punto vale la pena soffermarsi.
L’AGCOM ha sostenuto, in entrambi i giudizi, che i contributi hanno natura tributaria e sfuggono quindi all’ambito della direttiva e-commerce, che espressamente esclude la fiscalità dal suo campo di applicazione.
Va ricordato che la Legge di Bilancio (Legge n. 199/2025) ha introdotto una riforma strutturale dei contributi AgCom, qualificando il prelievo come tributo e spostando integralmente il costo di funzionamento dell’Autorità sull’industria regolata, eliminando la quota a carico dello Stato.
Dunque se i contributi fossero davvero tributi, la direttiva sul commercio elettronico non si applicherebbe, e con essa cadrebbe l’intera costruzione giurisprudenziale che ha dato ragione agli operatori stranieri fino a oggi.
Il TAR, conformandosi all’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, rigetta la tesi.
Il ragionamento è il seguente: il contributo non è un tributo collegato a un presupposto economico generico, come accade per le imposte. È una misura di finanziamento funzionalmente legata all’esercizio di attività regolatorie che trovano il loro fondamento diretto nel diritto dell’Unione europea.
La base giuridica non è nazionale ma unionale: il contributo esiste perché la direttiva attribuisce all’AGCOM determinate funzioni, e serve a finanziarle. Non si può quindi staccarlo dalla normativa europea che lo genera e trattarlo come un tributo ordinario sottratto alle regole del mercato interno.
Va aggiunto che la stessa eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’AGCOM, fondata proprio sulla natura tributaria del contributo, è stata respinta in entrambe le sentenze. Il TAR ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che il ricorso non impugna un singolo atto impositivo ma contesta in radice il potere dell’Autorità di imporre obblighi contributivi a un soggetto stabilito in un altro Stato membro. È una questione di diritto europeo e di riparto di competenze regolatorie, non una lite fiscale.
Cosa cambia
Le due delibere AGCOM vengono annullate, previa disapplicazione delle norme interne nella parte in cui includono tra i soggetti obbligati le piattaforme e gli operatori digitali non stabiliti in Italia. Il quadro è ormai abbastanza definito: un operatore digitale stabilito in un altro Stato membro dell’UE non è tenuto a pagare i contributi AGCOM, qualunque sia la categoria in cui l’Autorità voglia classificarlo.
Il principio del paese d’origine prevale dunque ogni volta.