Il Garante Privacy e l’accesso civico: il TAR Lazio fissa i criteri del bilanciamento

Il Garante Privacy e l’accesso civico: il TAR Lazio fissa i criteri del bilanciamento

di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato in Roma

Una recente sentenza del TAR Lazio affronta un tema di crescente rilevanza pratica: i limiti dell’accesso civico generalizzato quando il soggetto destinatario dell’istanza è un’autorità indipendente e i documenti richiesti riguardano dati personali di soggetti terzi o dei vertici dell’ente stesso.

La vicenda

Una giornalista presenta più istanze di accesso civico generalizzato ai sensi del decreto trasparenza, chiedendo documentazione relativa alle spese sostenute dai componenti apicali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli atti di tre procedure concorsuali. L’Autorità accoglie parzialmente le richieste, negando l’ostensione integrale sulla base di due argomenti: la tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti e il carattere massivo delle istanze.

Il quadro normativo

Il TAR ricostruisce con precisione la cornice di riferimento. L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni senza necessità di motivare la richiesta né di vantare un interesse specifico. Il diritto incontra però limiti tassativi: eccezioni assolute, che impongono il diniego, ed eccezioni relative, che richiedono un bilanciamento caso per caso tra l’interesse alla trasparenza e interessi contrari, pubblici o privati. Tra questi ultimi rientra espressamente la protezione dei dati personali.

Le richieste manifestamente onerose o sproporzionate costituiscono un ulteriore limite autonomo, codificato dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria e dalle circolari ministeriali in materia.

Il bilanciamento sulle spese

Sul punto più controverso — l’accesso alla documentazione di spesa dei vertici dell’Autorità — il TAR individua una soluzione intermedia.

La mera comunicazione di dati aggregati mensili non soddisfa la funzione propria dell’istituto, che è quella di garantire un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Al tempo stesso, l’ostensione integrale di ogni documento giustificativo di spesa si tradurrebbe in un’attività istruttoria assimilabile a un controllo ispettivo, estranea alla ratio dell’accesso civico generalizzato.

Il punto di equilibrio viene individuato nell’accesso ai registri contabili — comunque denominati — dai quali risultino i movimenti in uscita riferibili ai soggetti apicali, con indicazione dell’importo e della causale per ciascuna operazione, espressa anche per categorie omogenee. Si tratta di dati già esistenti, strutturalmente detenuti nell’ambito della normale gestione contabile, la cui ostensione non richiede la creazione di nuove banche dati né rielaborazioni complesse.

Sotto il profilo temporale, l’accesso viene limitato al singolo anno oggetto della seconda istanza: l’arco quinquennale della prima richiesta era tale da poter effettivamente pregiudicare il buon andamento dell’azione amministrativa.

I concorsi e la privacy dei candidati

Quanto alla documentazione concorsuale, il TAR conferma la legittimità dell’oscuramento dei dati personali dei candidati. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Tribunale ribadisce che le risposte fornite in sede di esame, le schede di valutazione individuali e i punteggi attribuiti costituiscono dati personali a tutti gli effetti. Chi partecipa a un concorso pubblico ha una ragionevole aspettativa che quei dati siano trattati nei limiti funzionali alla procedura, non resi accessibili indiscriminatamente a chiunque.

L’accesso documentale difensivo, riservato ai candidati direttamente incisi dagli esiti della selezione, risponde a una logica diversa e più penetrante: è lo strumento appropriato per chi intende tutelare la propria posizione individuale, anche in sede giurisdizionale.

Il principio

La sentenza conferma un orientamento consolidato: l’accesso civico generalizzato “guadagna in estensione ciò che perde in intensità”. Può riguardare qualsiasi documento pubblico, ma non si trasforma in potere ispettivo né sostituisce gli strumenti di indagine propri delle autorità competenti. Il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza va condotto con rigore, individuando la soluzione meno restrittiva per entrambi gli interessi in gioco.