Il TAR Lazio ha annullato nella seconda settimana di giugno i provvedimenti con cui AGCOM imponeva a Google Ireland il pagamento di un contributo annuale per l’attività di intermediazione online e di motore di ricerca.
La questione di fondo è semplice: la legge italiana ( e l’AGCOM) obbligava al pagamento anche le società non stabilite in Italia.
Google ha contestato questo obbligo sostenendo che viola il diritto dell’Unione europea.
Il principio del Paese d’origine
La direttiva europea sul commercio elettronico stabilisce che un prestatore di servizi digitali è soggetto alla sola legge del Paese in cui è stabilito. Tradotto: una società con sede in Irlanda, che offre servizi online in Italia, non può essere gravata da obblighi aggiuntivi imposti dallo Stato italiano, perché quegli obblighi spettano allo Stato irlandese.
La Corte di Giustizia europea aveva già chiarito questo punto in una pronuncia relativa proprio a Google. Aveva stabilito che una norma nazionale di carattere generale che impone a un prestatore estero obblighi di iscrizione a registri, invio di informazioni economiche e versamento di contributi finanziari viola la direttiva e-commerce. Senza eccezioni.
Cosa ha fatto il TAR Lazio
Il tribunale ha applicato quel principio al contributo dovuto per l’anno in questione. Ha disapplicato la norma della legge di bilancio italiana nella parte in cui estendeva l’obbligo ai soggetti non stabiliti in Italia. Ha poi annullato le delibere AGCOM che fissavano l’ammontare e le modalità di pagamento.
AGCOM aveva provato a sostenere che si trattasse di un contributo di natura tributaria, sottratto quindi dall’ambito della direttiva e-commerce. Il Consiglio di Stato aveva già respinto questa tesi: se la Corte di Giustizia ha valutato la compatibilità del contributo con la direttiva, vuol dire che lo ha considerato di natura non tributaria.
Perché questa decisione conta
L’obbligo contributivo colpiva una categoria ampia: chiunque offrisse servizi di intermediazione online o motori di ricerca in Italia, anche dall’estero. La platea dei soggetti interessati non si esaurisce con Google.
Il TAR ha ribadito che le norme europee sul mercato interno dei servizi digitali non ammettono deroghe unilaterali da parte degli Stati membri. Se uno Stato vuole imporre obblighi a un prestatore di servizi online, deve farlo rispettando il quadro europeo: contattare lo Stato membro di stabilimento, dimostrare una ragione di ordine pubblico o sicurezza pubblica, seguire la procedura prevista dalla direttiva.
Nessuno di questi passaggi è stato rispettato.
AGCOM ha scelto di non insistere sui procedimenti pendenti, ma il TAR ha deciso comunque nel merito, su opposizione di Google.
