Bitcoin sotto sequestro: adesso lo Stato vuole anche le chiavi

Bitcoin sotto sequestro: adesso lo Stato vuole anche le chiavi

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma

 

Il decreto legislativo 186/2026 dice al pubblico ministero dove mandare le criptovalute che sequestra. Non gli dice ancora come fare.

 

Trenta secondi dal telefono, e il portafoglio è vuoto. Tanto basta a chi possiede la chiave privata per svuotare un conto in bitcoin, anche mentre la Finanza gli sta perquisendo casa.

È il motivo per cui i sequestri di criptovalute, finora, sono quasi sempre finiti in un comunicato stampa e in niente altro. Non c’è uno sportello a cui notificare il decreto. Non c’è un conto da bloccare. C’è una stringa di caratteri, e o ce l’hai o non ce l’hai.

Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, in Gazzetta il 16 ottobre e in vigore dal 31 prossimo, prova a chiudere la falla. Recepisce una direttiva europea del 2024 sul recupero dei beni e tocca parecchie cose, dalla confisca per equivalente ai prestanome. La parte che interessa qui è un’altra.

Quando il giudice sequestra cripto-attività, adesso deve farsi consegnare le monete e, dove si può, i mezzi per accedervi. Il decreto le chiama con il loro nome: chiavi crittografiche private.

Destinazione, il Fondo unico giustizia, lo stesso contenitore in cui finiscono da anni i soldi e i beni sequestrati nei processi penali, che da fine ottobre ospita anche un servizio dedicato ai portafogli digitali.

Cambia la natura dell’atto. Prima il sequestro era un divieto: quei fondi non si toccano. Adesso è uno spostamento. A Bruxelles lo chiamano spossessamento effettivo, che tradotto dal burocratese vuol dire che il bene deve uscire davvero dalle mani di chi lo tiene.

E quando non si può? Il decreto se la cava con una formula elastica, qualunque altra procedura che assicuri all’autorità custodia e controllo esclusivi. Arrangiatevi, in sostanza. Che poi è quello che procure e polizia giudiziaria fanno già da anni, solo che adesso c’è scritto in una norma.

La casella di posta dell’emittente

Il provvedimento va comunicato a due soggetti: chi ha emesso le cripto-attività e chi il destinatario del sequestro ha incaricato di custodirle, quando si riesce a identificarli.

Se le monete sono depositate su una piattaforma di scambio funziona, perché la piattaforma riceve l’ordine e blocca il conto.

Sull’emittente, invece, ci sono più di un dubbio di formulazione normativa.

Il bitcoin non ha un emittente. Nessuno lo ha creato in senso giuridico, nessuno lo amministra, non esiste una società con una sede e una casella PEC. La norma ha senso per le stablecoin e per i token nati da un soggetto identificabile. Per la criptovaluta che dà il nome all’intera materia, no.

Resta poi lo scenario più difficile, ovvero quello del wallet privato: una chiavetta nel cassetto, o dodici parole imparate a memoria e mai scritte da nessuna parte. Lì non c’è nessuno da avvisare. O la chiave salta fuori in perquisizione, o l’indagato collabora. E siccome consegnare la chiave privata significa consegnare tutto il patrimonio, sembra difficile che possa accadere nella stragrande maggioranza dei casi.

Chi ci rimette se il prezzo si muove

Un appartamento sequestrato a gennaio vale grosso modo lo stesso a dicembre. Dieci bitcoin possono dimezzarsi in sei settimane, o raddoppiare, e un processo penale dura anni.

Il decreto risponde per vie traverse, con la vendita anticipata. Se i beni non si possono conservare senza deterioramento o senza costi sproporzionati, il giudice ne ordina la vendita. L’interessato può chiedere di essere sentito, ma ha quindici giorni oltre i quali non può andare.

Può appellare, ma lo strumento di gravame non sospende la vendita.

Venduto il bene, il sequestro si sposta sulla somma incassata.

Applicata ai bitcoin, la regola suona così: lo Stato può liquidarli a processo in corso e tenersi gli euro. L’erario è protetto dai crolli, il che è comprensibile. E se la confisca non arriva, nei procedimenti di prevenzione il ricavato torna all’interessato con gli interessi.

Gli interessi. Non il valore che quelle monete avrebbero oggi.

Chi viene assolto riprende una somma di denaro, non i suoi bitcoin. Se nel frattempo il prezzo è salito, pace.

Nel 2014 il governo americano mise all’asta quasi 30.000 bitcoin sequestrati su Silk Road, a circa 630 dollari l’uno. Il compratore fece l’affare del secolo. Il Tesoro degli Stati Uniti, un po’ meno.

Il resto, per chi ha un patrimonio

Due righe su quello che il decreto cambia fuori dal mondo cripto, perché riguarda molte più persone.

La confisca per equivalente si estende agli strumenti del reato: se l’oggetto è sparito, il giudice prende beni che valgono altrettanto, anche intestati a un prestanome, calibrando l’importo sulla gravità del fatto e sulle condizioni economiche del condannato.

Poi c’è il terzo. Quando il condannato non ha più nulla di equivalente, si può aggredire ciò che ha trasferito a qualcuno estraneo al reato. Non basta che il bene sia passato di mano: bisogna accertare che chi lo ha ricevuto sapesse, in quel momento, a cosa serviva il trasferimento.

Manca il pezzo più importante

Il servizio presso il Fondo unico giustizia esiste. Le regole per farlo funzionare no.

Come si custodiscono materialmente le chiavi private, con quali sistemi di sicurezza, con quali requisiti per le infrastrutture, in quanto tempo e a quali condizioni si può vendere: tutto rimandato a un decreto del presidente del Consiglio, su proposta di Economia e Giustizia, d’intesa con l’Interno e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Quattro amministrazioni più un’agenzia. Sui tempi, meglio non fare previsioni.

Un pubblico ministero che oggi sequestra bitcoin sa quindi dove deve mandarli in teoria e non sa come.

Il vuoto, come sempre da noi, lo riempiranno probabilmente le prassi degli uffici.