In caso di violazione del marchio o di altro segno distintivo sul web – come denominazione sociale e nome di dominio – è competente il Giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
E’ questa la soluzione adottata dalla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino, in una recente controversia che ha visto opposta una nota casa di gioielli ad una società che oltre a svolgere attività commerciale presso un proprio negozio, vende prodotti al dettaglio attraverso due siti web e sfrutta, anche a livello promozionale, tutti i canali specifici del web 2.0 (social network, portali on line, ecc.).
Quando l’illecito consista in caratteristiche “strutturali” del sito web, realizzato con grafica, colori e altri elementi che violano i diritti di privativa, il criterio di “prossimità alla controversia”, che giustifica l’applicazione della competenza speciale, non può che essere quello del luogo in cui, è stata posta in essere l’attività di realizzazione del sito (cioè l’inserimento dei files).
Analogamente, quando l’illecito consista nella messa in vendita, tramite il sito, di prodotti che violano la proprietà industriale di un terzo, le medesime ragioni inducono a individuare il luogo in cui “i fatti sono stati commessi” in quello in cui avviene l’inserimento sul sito delle offerte di vendita.
Il Giudice del capoluogo piemontese ha affrontato la questione soffermandosi sull’interpretazione dell’art. 120, co. 6 CPI (Codice Proprietà Industriale), che fissa un criterio di competenza speciale rispetto ai criteri generali, prevedendo che “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.