No all’utilizzabilità dei tabulati telefonici assunti senza le garanzie di legge.
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato.
E’ questa la soluzione a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione in una sentenza della fine di settembre del 2022.
La Corte ha accolto l’eccezione proposta dalla difesa dell’imputato , con la quale è stato richiesto alla Corte di dichiarare l’inutilizzabilità delle “acquisizioni telefoniche e telematiche” in atti; sulle quali si sarebbe basato unicamente il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Tale eccezione era fondata sulla considerazione che, nelle more del giudizio, era entrato in vigore l’ art. 1 del D.L. n. 132 del 2021, con conseguente modifica dell’art. 132 cod. priv., ovvero il parametro normativo per le acquisizioni dei dati utilizzati nel procedimento in questione.
Ad avviso dei difensori, sarebbe stato necessario tener conto delle nuove disposizioni anche nei procedimenti in corso e la sanzione dell’inutilizzabilità, quale conseguenza del mancato rispetto delle nuove condizioni – in particolare per l’assenza del decreto motivato del giudice – si sarebbe dovuta applicare anche alle acquisizioni di dati antecedenti al D.L. n. 132 del 2021.
La legge ha dettato peraltro, una specifica disciplina transitoria al comma 1 bis dell’art. 1 del D.L. n. 132 del 2021, in base alla quale i «dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».
Contrariamente a quanto stabilito in precedenza la Corte ha riconosciuto la violazione di legge ed ha quindi cassato la sentenza.
No all’utilizzabilità dei tabulati telefonici assunti senza le garanzie di legge