Netflix Vs AGCOM: è dovuto il contributo per il copyright?
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati
Il TAR del Lazio, che già aveva deciso di accogliere il ricorso di Meta contro il contributo in tema di Copyright dovuto all’Autorità per le garanze nelle comunicazioni (AGCOM), dubita che tale contributo sia dovuto anche in relazione a Netflix, e per questo motivo ha sospeso il giudizio introdotto dalla sussidiaria Italiana del gigante statunitense, in attesa di conoscere cosa pensa la Corte di Giustizia UE, già evocata dal Consiglio di Stato Italiano.
In particolare afferma il TAR in un provvedimento di fine marzo 2026: “con l’odierno ricorso Netflix services Italy s.r.l. ha impugnato la delibera n. XXXXX con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato il contributo dovuto per il 2024 dalle imprese operanti nel settore del video on demand ai sensi del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (“Decreto coyright”), in attuazione della direttiva UE 2019/790;
Rilevato che la sesta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. XXXXX ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con l’ordinamento euro-unitario di una normativa nazionale che attribuisca all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di imporre un contributo di finanziamento a carico delle imprese operanti nel settore del video on demand anche senza tener conto dell’intensità delle attività di regolazione e monitoraggio svolte con riferimento alle diverse tipologie di servizi;
Considerato che la questione pregiudiziale sopra richiamata assume carattere dirimente anche ai fini della decisione del presente giudizio, avente ad oggetto una delibera relativa al medesimo obbligo contributivo, ancorché riferito a una diversa annualità, nel quale vengono prospettate censure sostanzialmente analoghe;
Ritenuto che, nel caso di specie, trovano applicazione i principi affermati dal Consiglio di Stato, XXXX, in materia di c.d. sospensione impropria del giudizio principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in presenza di una questione di pregiudizialità sollevata in un diverso giudizio, in ossequio ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo.
……
“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio… sospende il giudizio sino alla pronunzia della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione pregiudiziale in motivazione indicata.”
