Cassazione: no al ne bis in idem tra sanzione amministrativa e penale

p5uftw-LEZ. 4 DT.CEDU.Ne bis in idem.pdf

La Corte di Cassazione continua a negare la sussistenza del principio del ne bis in idem tra sanzioni amministrative e penali, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Grande Stevens.

In una sentenza del 14 maggio 2018 la Corte, nel dichiarare estinti per prescrizione reati tributari per i quali erano state irrogate sanzioni amministrative ad un imprenditore, ripercorre i confini tra sanzione amministrativa e penale, riconoscendo di fatto, sulla scorta di quanto affermato dal procuratore generale presso la Corte, una diversità ontologica tra sanzione amministrativa e quella penale.

La sentenza riveste carattere di notevole importanza ai fini della normativa in itinere in materia di privacy poichè in contestazione vi era nel procedimento in oggetto anche la diversità tra sanzione amministrativa e penale per la differente  imputazione giuridica dell’imprenditore quale persona fisica, rispetto alla stesso soggetto quale legale rappresentante, e come tale responsabile secondo le norme amministrative.

In particolare il procuratore Generale della Repubblica aveva dedotto in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 649 c.p.p., in primo luogo che la sanzione amministrativa era stata inflitta all’imprenditore quale legale rappresentante della società e che perciò non poteva ravvisarsi preclusione all’esercizio dell’azione penale in conseguenza dell’avvenuta irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione formalmente amministrativa, ma di carattere sostanzialmente penale quando non via sia coincidenza tra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa.

In secondo luogo lo stesso PG aveva dedotto che non trova applicazione il principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. nel caso di procedimento penale per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale secondo l’interpretazione dell’art. 4 del Protocollo CEDU, all’uopo rinviando alla sentenza EDU Grande Stevens c. Italia

La Corte ha ricordato come sia necessario verificare se sussista la preclusione all’azione penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen., quale conseguenza della già avvenuta irrogazione, per lo stesso fatto, di una sanzione amministrativa ma formalmente “penale”, ai sensi dell’art. 7 CEDU: la preclusione in esame è stata infatti negata allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una sanzione penale “integrata”, che sia prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto.

Va al riguardo, inoltre, richiamato il concorrente principio affermato da questa Corte a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in forza del quale non si applica il divieto del “ne bis in idem”, previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura “sostanzialmente penale” secondo l’interpretazione dell’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU.

@fulviosarzana