Violazione del copyright: no al Giudice italiano se il sito è all’estero

 

Violazione del copyright: no al Giudice italiano se il sito è all’estero.

di Studio Legale Sarzana

La  Suprema Corte con una sentenza che potrebbe avere conseguenze molto rilevanti sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale ed industriale su internet,

ha deciso di accogliere l’eccezione dell’avvocato di un ricorrente in Cassazione in merito alla violazione del copyright compiuta attraverso un sito internet.

La sentenza potrebbe avere importanti conseguenze anche su procedimenti pendenti nel nostro Paese in materia di violazione ( e sequestri) della legge sul diritto d’autore   compiuta attraverso internet.

La vicenda che riguardava la violazione  dei diritti d’autore della RAI su contenuti multimediali trasmessi sul web senza autorizzazione.

In particolare la Corte ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e la conseguente violazione di legge (art. 6 cod. pen.).

La Cassazione ha cassato la sentenza  della Corte di appello che ha ritenuto sussistente  la giurisdizione italiana  in quanto l’evento del reato (la lesione del diritto d’autore italiano) si sarebbe realizzato in Italia, mentre  la condotta era stata commessa in Francia.

La decisione non ha considerato che i reati in accertamento sono di mera condotta.

Per la configurabilità dei reati l’evento non risulta necessario, potendo anche mancare del tutto.

L’art. 6 cod. pen. si riferisce, comunque, ad un evento in senso naturalistico, non certo giuridico. Se la norma si riferisse all’evento in senso giuridico la disposizione dell’art. 7 cod. pen. risulterebbe inutile.

Gli eventi naturalistici dei reati si sarebbero comunque verificati in Francia e non già in Italia (ossia l’abusiva riproduzione e la comunicazione al pubblico vietata).

Dunque secondo la Corte se l’abusiva riproduzione  e la comunicazione al pubblico vietata si è realizzata su un sito all’estero, anche se l’evento della violazione dovesse essere percepito in Italia.

La sentenza peraltro dà conto ( riportando i passi del ricorso)  anche di altri temi molto dibattuti in tema di violazione della legge sul diritto d’autore, per esempio la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all’elemento soggettivo dei reati. Per la sentenza impugnata risultava  provata la finalità di lucro, relativamente alla presenza nel sito del ricorrente (blog) di banner pubblicitari; banner “il più delle volte imperniato su un sistema a pagamento”. L’imputato non aveva mai negato la presenza di banner pubblicitari nel suo sito, ma l’interazione con il sito era completamente gratuita.

Anche in tema di lucro, secondo il ricorrente,  la prova dell’elemento del lucro non poteva essere data dalla semplice presenza di banner pubblicitari (non risulta nemmeno provato se gli stessi fossero stati installati dall’imputato) peraltro con accertamento negativo del collegamento con i conti bancari dell’imputato; infatti, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di appello  aveva concluso per l’assoluzione del ricorrente, in assenza di prova sull’elemento soggettivo dei reati in accertamento.

La Corte ha annullato la sentenza della Corte d’appello anche sul presupposto  che sul fine di lucro, per la sussistenza del reato, la motivazione della decisione non risultasse adeguata.

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