Diffamazione e lesione della reputazione on line: si va subito davanti al Giudice.

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Chi è indagato per diffamazione per offese attraverso social network o sui cd UGC,  come Youtube, va direttamente a giudizio senza passare per l’udienza preliminare.

Lo ha stabilito la  Suprema Corte di Cassazione in una sentenza depositata il 9 gennaio scorso.

La Corte ricorda nel suo provvedimento che la lesione dell’onore e della reputazione  attraverso forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, rientra tra le ipotesi di diffamazione aggravata prevista dall’art 595, comma 3 del codice penale.

La disposizione da ultimo citata prevede che “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità , ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.”

Il Supremo Collegio richiama in proposito la pronunzia delle Sezioni  Unite n. 31022 del 29 gennaio 2015 Cc. (dep. 17/07/2015 ) Rv. 264090, che,  in un caso di sequestro preventivo di testata giornalistica on line, ha, tra l’altro, esplicitamente stabilito che nel concetto di stampa di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 non rientrano í nuovi mezzi dì manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero.

Per questo motivo, diversamente dalla diffamazione compiuta nell’esercizio dell’attività giornalistica professionale, che ha una sanzione edittale molto più alta ( sino ai 6 anni), chi è indagato per diffamazione sul web non passa per il filtro dell’udienza preliminare.

Se per errore un Giudice dibattimentale investito di un caso di diffamazione on line in sede di citazione diretta a giudizio, dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per lo svolgimento dell’udienza preliminare, facendo retroagire la causa, ci si trova di fronte ad un “provvedimento abnorme”, che impone l’annullamento di tale disposizione.

@fulviosarzana