Email offensiva a più destinatari: Non è diffamazione aggravata

email

La Corte di Cassazione interviene nuovamente a fine luglio 2018, in tema di reati informatici, stabilendo che, inoltrare una mail offensiva a più destinatari, qualora il numero dei riceventi non sia illimitato, non costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art 595, 3 comma codice penale.

Il ricorso era stato presentato dalla parte civile mentre l’avvocato dell’imputato aveva sollevato questioni procedurali sul riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale.

La Cassazione, accogliendo il ricorso del Cassazionista che difendeva la parte civile e discostandosi da quanto in precedenza stabilito in relazione ad un invio di mail diffamatorie ad una pluralità di destinatari, ed a quanto deciso da diverso tempo in relazione ad una diffamazione su Facebook, non considera in questo caso la diffusività del mezzo tale da giustificare la contestazione del reato aggravato.

Secondo il Supremo Collegio, “il terzo comma dell’art.595 riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica.

Questa Corte ha ritenuto che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, proprio perché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone.

Non può invece condividersi l’apparente generalizzazione espressa dalla massima che sintetizza la decisione di questa Sezione 5, n. 29221 del 06/04/2011,  secondo cui integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. pen. (offese recate con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento del forward a pluralità di destinatari.

Non è il ricorso alla posta elettronica, che è solo uno strumento tecnologico più agevole, comodo ed efficiente della posta tradizionale, che configura, di per sé e automaticamente, un «mezzo pubblicitario», al quale tuttavia può essere equiparato in concreto quando per le particolari modalità della condotta sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari: il che certamente non si è verificato nella presente fattispecie, in cui la missiva è stata inviata ad un numero determinato e contenuto di persone ben scelte (sei). ”

@fulviosarzana