Sequestro di pc, smartphone e tablet cosa dice la Cassazione

Sequestro di pc, smartphone e tablet cosa dice la Cassazione

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato

 

Quali sono le condizioni per effettuare correttamente un  sequestro di PC, telefoni, pen drive e ulteriori supporti informatici appartenenti all’indagato nell’ambito di un procedimento penale ?

E quando invece tale sequestro eccede il necessario ambito di proporzionalità?

La Cassazione in una sentenza dell’ottobre 2023 ha stabilito che  «Il principio di proporzionalità, affermato, anche in riferimento alle misure caute/ari reali, sulla base dell’art. 275 cod. proc. pen.  e a livello sovranazionale dalle fonti del diritto dell’Unione (art. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali) e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve “ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.

La proporzionalità della misura cautelare costituisce, dunque, oggetto di una ineludibile valutazione preventiva da parte del giudice della cautela affinché non comporti restrizioni dei diritti fondamentali più incisive rispetto a quelle strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelar’ da soddisfare nel caso di specie.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categorie di beni, nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro .

Nell’adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informativo, pertanto, il pubblico ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti caute/ari, ma deve modulare il sequestro – quando ciò sia possibile in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita.