La Commissione Europea si sta occupando della revisione delle norme sui media audiovisivi, con l’obiettivo di proporre nel 2016 una modifica della direttiva su questi servizi che, con il loro impatto diretto sulle persone e sulle imprese, costituiscono il fulcro dell’economia digitale dell’Europa.
Nel frattempo la Corte di Giustizia, ha stabilito il 21 settembre, nella causa C-347/14 New Media Online GmbH / Bundeskommunikationssenat, che l’offerta di filmati di breve durata sul sito Internet di un quotidiano può rientrare nell’ambito di applicazione della normativa sui servizi di media audiovisivi.
È quanto avviene quando tale offerta ha contenuto e funzione autonomi rispetto a quelli dell’attività giornalistica del quotidiano online.
la Corte ha ritenuto che rientra nella nozione di «programma», ai sensi della direttiva, la messa a disposizione, in un sottodominio del sito Internet di un quotidiano, di filmati di breve durata consistenti in brevi sequenze estratte da notizie locali, sportive o di intrattenimento.
La Corte rileva, a tale riguardo, che la versione elettronica di un quotidiano, malgrado gli elementi audiovisivi in essa contenuti, non deve essere considerata come un servizio audiovisivo se tali elementi audiovisivi sono meramente incidentali e servono unicamente ad integrare l’offerta degli articoli di stampa scritta.
Tuttavia, il Tribunale Comunitario ritiene che un servizio audiovisivo non debba essere sistematicamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva per il solo fatto che il gestore del sito Internet interessato sia la società editrice di un quotidiano online.
Una sezione video che, nell’ambito di un unico sito Internet, soddisfi i requisiti per essere qualificata come servizio di media audiovisivo a richiesta non perde tale caratteristica per la sola ragione di essere accessibile dal sito Internet di un quotidiano o di essere proposta nell’ambito di quest’ultimo.
In verità il massimo Organo di Giustizia UE adotta una soluzione un pò pilatesca, perchè rimanda al Tribunale Amministrativa Austriaco, che gli aveva rimesso il caso, il compito di stabilire se si tratti, nel caso di specie, di attività di informazione prevalente oppure una soluzione video esterna alla stessa testata, soggetta ai principi dell’audiovisivo.
Compito non facile, in un mondo cosi integrato come quello della Rete delle Reti.